Riessioni intorno al rapporto tra diritto statuale e diritto dell'Unione europea nell'orizzonte della teoria dell'interpretazione

AutoreRoberto Senigaglia
Pagine569-600
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2012
Riessioni intorno al rapporto tra diritto
statuale e diritto dell’Unione europea
nell’orizzonte della teoria dell’interpretazione
di Roberto Senigaglia
SOMMARIO: 1. Introduzione al problema. – 2. La denizione del rapporto tra diritto
statuale e diritto dell’Unione europea. Il diritto europeo come fenomeno complesso. – 3.
Il principio di supremazia quale criterio ordinante il rapporto tra la fonte interna e
quella europea. – 4. Lo statuto epistemologico del diritto europeo. Interpretazione uni-
forme, interpretazione teleologica e sistematica, criterio del c.d. «eetto utile». – 5. Se-
gue. L’interpretazione uniforme/conforme quale paradigma ermeneutico del diritto eu-
ropeo. L’impatto nell’attività interpretativa del principio di autonomia e dell’obiettivo
dell’armonizzazione giuridica. – 6. Tecniche interpretative e regole di tecnica legislati-
va. La ridenizione del rapporto tra interpretazione letterale e interpretazione teleolo-
gica. – 7. Il legislatore europeo come “interprete di se stesso”. La nuova cifra dell’inter-
pretazione. – 8. Segue. Il distacco del diritto europeo dall’apparato concettuale della
tradizione e il linguaggio rimediale. L’impatto dei principi generali dell’ordinamento
dell’Unione europea nell’interpretazione del “diritto nazionale europeo”.
1. Introduzione al problema
I ragionamenti che intendiamo articolare, con specico riguardo al diritto priva-
to, assumono come oggetto di analisi la covigenza, nel medesimo territorio, del di-
ritto nazionale e di quello di fonte europea e come obiettivo la riproposizione della
questione del metodo della ricerca giuridica in stretto rapporto con la teoria dell’in-
terpretazione.
L’oggetto dell’analisi riguarda un fenomeno in atto da più di mezzo secolo e ri-
spetto al quale l’interprete fatica a denire, in termini univoci, i congegni e i mecca-
nismi che il sistema giuridico di uno Stato membro è chiamato ad attivare nel mo-
mento in cui è sottoposto agli stimoli generati dalla penetrazione del diritto di
fonte sovranazionale1.
Cercheremo di dimostrare come tutto ciò riguardi anzitutto la teoria dell’inter-
pretazione, la quale esige, per eetto della ridenizione del sistema delle fonti del
1 Si rinvia a N. Luhmann, La dierenziazione del diritto, ed. italiana a cura di R. De Giorgi, Bologna, 1990, 68-69.
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diritto dei singoli ordinamenti nazionali, la (ri)fondazione di un nuovo statuto,
dierenziato in ragione delle due “anime” (nazionale ed europea) del diritto oggi
vigente negli Stati membri; le quali sono emanazione dei relativi due diversi livelli
di produzione normativa, «con le inevitabili interazioni nei formanti giurispruden-
ziali e dottrinali»2.
Tutto questo nella prospettiva di un diritto europeo, che nel momento in cui
opera nei singoli Stati membri entra a far parte del loro sistema giuridico, innescan-
do un processo di adeguamento evolutivo delle categorie assiologiche che lo reggono,
nel senso di correggere il loro ordine e senso conformemente alle nuove logiche etero-
istituite dalla fonte comunitaria. Non sarà viceversa immaginabile un processo per
così dire involutivo del diritto europeo determinato da un qualche tentativo di adat-
tamento dei suoi signicati e delle sue logiche ai signicati e alle logiche di un dato
sistema di diritto statuale3.
Si tratta, in sostanza, come vericheremo, di una pressione conformante unidire-
zionale, del diritto europeo nei riguardi del diritto nazionale, e non viceversa, senza
con ciò voler aermare la totale indierenza dell’uno rispetto all’altro; anzi, tra essi
intercorre un naturale rapporto osmotico istituito dal processo di compenetrazione
giuridica tra gli Stati membri di cui il diritto europeo è la risultante4.
I proli problematici che intendiamo arontare riguardano, ovviamente, non
tanto il se dell’anzidetta relazione ma il come del diritto europeo rispetto al diritto
nazionale. Segnatamente: a) come si relaziona la fonte comunitaria rispetto a quella
“puramente” interna; b) come per eetto di tale relazione l’interprete deve conoscere
il diritto; c) come utilizzare le categorie dogmatiche della tradizione.
Il core di tali domande di senso, come dicevamo, è la teoria dell’interpretazione,
la quale implica, in tutta la sua complessità, la questione del metodo giuridico5.
L’interpretazione, ovvero l’operazione logica volta a svelare il signicato oggettivo
del linguaggio legislativo, ha costantemente accompagnato la speculazione giuridi-
ca, di tutti i tempi e di ogni ordinamento, nalizzata, principalmente, a denire
l’estensione dell’ambito di operatività del testo legislativo6.
2 A. Luminoso, L’interpretazione del diritto privato comunitario (Regole e tecniche), in Scienza e insegnamento
del diritto civile in Italia, Convegno di studi in onore del prof. Angelo Falzea, a cura di V. Scalisi, Milano,
2004, 281.
3 Cfr. N. Irti, Il metodo, in C. Castronovo e S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, vol. I, Milano,
2007, 60 ss.; M. Trimarchi, Intervento, in Diritto privato comunitario. Fonti. Principi, obbligazioni e contrat-
ti, a cura di V. Rizzo, Napoli, 1997, 149.
4 S. Cassese, Ordine giuridico europeo e ordine nazionale, in Giorn. dir. amm., 2010, 419 ss.
5 Cfr. M. Barcellona, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Napoli, 1996, 118 ss.; P. Perlingieri, Diritto
comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, 4a rist., Napoli, 2002, 133 ss.
6 Si rinvia ad A. Gambaro, La tradizione giuridica occidentale, in R. Sacco e A. Gambaro, Sistemi giuridici
comparati, in Trattato di diritto comparato, diretto da R. Sacco, 3a ed., Torino, 2009, 31 ss.
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Il compito dell’interprete di individuare il signicato genuino che il legislatore ha
inteso attribuire all’enunciato, superando i possibili molteplici signicati registrati
nei lessici, ha origini antiche, che non hanno mancato di trarre spunto anche dalla
teoria dell’ermeneutica dei testi sacri7.
L’esigenza di denire delle tecniche da elevare a strumenti epistemologici esclusivi
del percorso di acquisizione dei signicati della legge e di segnare i conni entro cui
tale attività può operare, ha specialmente accompagnato tutta la storia della formazio-
ne ed evoluzione dei sistemi di civil law. Fin dai tempi di Irnerio e delle prime Univer-
sità, il pensiero giuridico si è adoperato per denire il proprio statuto metodologico,
anzitutto nel sindacare i signicati dei testi giuridici. Così ai vari tentativi di individua-
re un paradigma scientico esterno, anche attingendo ai modelli epistemologici già
accrediti in altri saperi, si sono accompagnate continue riduzioni del diritto alla legge,
declinate in vari modi e connotate da diversi livelli di rigidità8.
Con specico riguardo al nostro ordinamento, le tecniche dell’interpretazione del-
la legge costituiscono oggetto di denizione legislativa. Tale ipotesi di metanormazione
trova il proprio luogo normativo nell’art. 12 delle preleggi, che istituisce i noti criteri
dell’interpretazione letterale, posta a giusticazione del brocardo «in claris non t inter-
pretatio», e di quella volta a svelare l’intenzione del legislatore; la scienza giuridica ha,
quindi, elaborato strumenti di carattere logico e sistematico, giungendo, secondo le
ricostruzioni di G. Tarello, a censire ben quindici argomenti di tipo retorico o persua-
sivo, «adoperati dagli operatori dell’interpretazione, nell’ambito della nostra cultura,
per motivare interpretazioni del diritto e per suggerire e proporre interpretazioni – di-
rettamente o indirettamente – agli organi dell’applicazione del diritto»9.
2. La denizione del rapporto tra diritto statuale e diritto dell’Unione euro-
pea. Il diritto europeo come fenomeno complesso
In quali termini il fenomeno del diritto europeo ha inciso sull’art. 12 delle preleggi
e dunque sulle tecniche anzidette consegnate allo studioso e all’operatore del diritto
7 V., in particolare, A. Augustini, De doctrina Christiana, passim, segnatamente II, X-XV (15-22); T. Aquina-
tis, Summa eologica, I-II,96,6.
Osserva acutamente G. Benedetti (L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte del diritto europeo, in
Europa e dir. priv., 2010, 415) che «l’ermeneutica tradizionalmente era legata a tre territori o regioni, teolo-
gia, diritto, letteratura, e costituiva l’arte del leggere e dell’intelligere i testi sacri, giuridici, letterari».
8 A. Gambaro, Le radici comuni delle esperienze di civil law, in R. Sacco e A. Gambaro, Sistemi giuridici com-
parati, cit., 182 ss.; P.G. Monateri e A. Somma, Il modello di civil law, in Sistemi giuridici comparati, a cura
di A. Procida Mirabelli di Laura, 3a ed., Torino, 2009, 29 ss.
9 Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F.
Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1980, 345 ss. Si veda inoltre il fondamentale contributo di E.
Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, 2a ed., Milano, 1971, passim.

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