Espulsione e giustizia penale: le garanzie della CEDU

AutoreMarco Pedrazzi
Pagine153-162
MARCO PEDRAZZI
ESPULSIONE E GIUSTIZIA PENALE:
LE GARANZIE DELLA CEDU
SOMMARIO: I. L’espulsione e la giustizia penale nello Stato che procede all’allontanamento.
1. L’espulsione dello straniero nel sistema della CEDU – 2. L’espulsione a seguito di
condanna penale: espulsione quale doppia pena? I casi Maaouia e Üner . – 3. Il divieto
di espulsione in presenza di rischio di violazione dell’art. 3 CEDU. Il caso Saadi. – 4. Il
limite dell’art. 8 CEDU. I casi Boultif e Üner, Cherif e Balogun. – 5. L’espulsione del
minore delinquente. Il caso Maslov. – 6. L’importanza dei ricorsi effettivi e gli effetti
sospensivi sul provvedimento di espulsione. – II. L’espulsione e la giustizia penale nello
Stato di destinazione. 7. L’espulsione quale estradizione mascherata: i casi Bozano e
Öcalan. La Corte europea dei diritti umani e le extraordinary renditions. – 8. Il limite
dell’art. 6 CEDU. Il caso Othman. – 9. Il rischio di sottoposizione alla pena capitale ed il
limite degli artt. 2 e 3 CEDU. I casi Öcalan e Al-Saadoon. – 10. Durata della pena e
condizioni di prigionia: i limiti dell’art. 3 CEDU e il caso Harkins.
1. Ad un’analisi comparata a livello internazionale, l’espulsione dello stra-
niero risulta nella maggior parte dei casi provvedimento amministrativo; solo
talvolta trattasi di sanzione penale decisa dal giudice. In vari casi l’espulsione
(che essa si configuri quale sanzione penale o meno) è decisa in conseguenza
della condanna dell’individuo per determinati reati o comunque in correlazione
con un procedimento penale in corso a carico dello stesso1. Le garanzie della
CEDU operano normalmente a prescindere dalla qualificazione del provvedi-
mento di espulsione ad opera dell’ordinamento interno (anzi, si applicano anche
quando l’espulsione avviene “di fatto”, in assenza di qualsiasi provvedimento) e
in molti casi anche a prescindere dai motivi che giustificano l’espulsione stessa.
Ma questi motivi sono rilevanti sotto determinati profili; in particolare la connes-
sione con un procedimento penale nello Stato espellente produce conseguenze
specifiche. D’altro canto, può rilevare anche il procedimento penale cui l’espel-
lendo sia destinato ad andare incontro nello Stato di destinazione. Considererò
1 Cfr. Sixth report on the expulsion of aliens by Mr. Maurice Kamto, Special Rapporteur,
International Law Commission, 62nd Session, UN Doc. A/CN.4/625 (distr. 19 marzo 2010), in
part. p. 45 ss.

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