LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 10 - Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico. (13R00426)

(Pubblicata nel Suppl.n.2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 6 agosto 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale» 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «3-bis. La Giunta provinciale definisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo dell'area annualmente edificabile. Il raggiungimento dell'obiettivo e' verificato annualmente ed e' pubblicato in una relazione.». 2. L'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio). - 1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e' l'organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. E' composta come segue: a) dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;

  1. da un rappresentante di uno degli uffici provinciali dell'urbanistica;

  2. da un rappresentante dell'Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio;

  3. da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;

  4. da un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;

  5. da un esperto designato dal Consiglio dei comuni;

  6. da un esperto nel campo delle scienze naturali. 2. Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato. 3. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto un giurista della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 4. Ove il progetto di piano o di variante allo stesso riguardi aree individuate come bosco, la decisione della Commissione comprende la trasformazione di bosco anche ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. 5. Le ripartizioni provinciali competenti sono invitate a inviare dei rappresentanti qualificati per le materie di loro rispettiva competenza e rilevanti per il caso in esame. Nelle materie riservate alla competenza dello Stato gli uffici statali sono invitati ad inviare dei...

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