Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale...

Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L) O g g e t t o 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.

(L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) 4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2 (L) Principio di legalita' dell'azione amministrativa 1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L) 2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

Art. 3 (L) Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) 3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L) 4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo: a) con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico: e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia e con l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) 5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

Note all'art. 4

- Si trascrive il testo degli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati e del Concordato, sottoscritti in Roma tra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929): "Art. 1. - Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede medesima, nonche' si obbliga a cederle, parimenti in piena proprieta', effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (Allegato II, 5). Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprieta' dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (Allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprieta' gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Art. 15.

- Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice. Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Universita' Gregoriana, Istituto Biblico. Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

E' in facolta' della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorita' governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica".

Art. 5 (L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potesta' legislativa concorrente in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L) 4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dellostatuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni e alle Province...

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