Esposizione volontaria al rischio e corresponsabilità del danneggiato: atto di diritto civile assegnato all'esame scritto di avvocato dicembre 2014

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine120-125
120
dott
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
esposizione volontaRia
al Rischio
e coRResponsabilità
del danneggiato:
atto di diRitto civile
assegnato all’esame scRitto
di avvocato dicembRe 2014
di Massimiliano Di Pirro
L’atto giudiziario di diritto civile dell’esame di avvocato
2014 riguardava una fattispecie affrontata in numerose
occasioni dalla giurisprudenza, ovvero la valutazione del
concorso di colpa del passeggero (ex art. 1227 c.c.) de-
ceduto a seguito di un incidente stradale ascrivibile alla
responsabilità del conducente del veicolo.
Nell’ambito della responsabilità aquiliana rilevano tutti
i comportamenti, commissivi o omissivi, che abbiano con-
tribuito alla produzione dell’evento dannoso, purché siano
connotati da dolo o colpa.
Ai f‌ini della colpa rileva non solo la colpa specif‌ica, con-
sistente nella violazione di specif‌iche leggi o regolamenti,
ma anche la colpa generica, costituita dalla mancanza di
diligenza, prudenza o perizia ex art. 1176 c.c.
Alla luce di questo principio, il conducente non può
mettere in circolazione il veicolo se il trasportato non si
conforma alle regole stabilite dalla normativa sulla circo-
lazione stradale.
Infatti, anche se non è il destinatario della norma,
come accade per l’obbligo del trasportato di indossare la
cintura, il conducente è pur sempre colui che rende pos-
sibile la circolazione del veicolo con a bordo il trasportato
e, quindi, sotto un prof‌ilo di normale diligenza, ha l’obbligo
di far effettuare la circolazione in sicurezza e nel rispetto
delle norme.
Quindi, qualora la messa in circolazione del veicolo in
condizioni di insicurezza (tale è la circolazione del vei-
colo, senza che il trasportato abbia allacciato le cinture
di sicurezza) sia ricollegabile all’azione od omissione non
solo del trasportato ma anche del conducente (che prima
di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa
avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e
sicurezza), fra costoro si forma il consenso alla circolazio-
ne medesima, con consapevole partecipazione di ciascuno
alla condotta colposa dell’altro e accettazione dei relativi
rischi.
In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico
del conducente e secondo la normativa generale degli artt.
2043, 2056 e 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità f‌i-
sica che il trasportato abbia subìto in conseguenza dell’in-
cidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso,
nell’ambito dell’indicata cooperazione, non interrompe il
nesso causale fra la condotta del conducente e il danno,
né integra un valido consenso alla lesione ricevuta, ver-
tendosi in materia di diritti indisponibili (Cass. 20 marzo
1982, n. 1816).
Va, pertanto, condiviso l’orientamento espresso in sede
penale dalla Cassazione (Cass., IV, 27 settembre 1996,
Comensoli) secondo cui il conducente è tenuto, in base
alle regole della comune diligenza e prudenza, a esigere
che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso
di renitenza, anche a rif‌iutarne il trasporto o sospendere
la marcia.
Accanto all’ipotesi “classica” del mancato uso delle
cinture di sicurezza, il concorso di colpa sussiste anche
nel caso in cui il trasportato si esponga volontariamente
al rischio concreto di subire un incidente partecipando
a una gara clandestina, fattispecie esaminata nello svol-
gimento dell’atto di diritto civile redatto in calce a que-
sto breve commento. Secondo Cass. 26 maggio 2014, n.
11698, l’esposizione volontaria a un rischio, o, comunque,
la consapevolezza di porsi in una situazione da cui con-
segua la probabilità che si produca a proprio danno un
evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corre-
sponsabilità del danneggiato e a ridurre la responsabilità
del danneggiante, in quanto è un antecedente causale
necessario del verif‌icarsi dell’evento, ai sensi dell’art.
1227, comma 1, c.c. e, a livello costituzionale, risponde al
principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., avuto
riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo
una f‌inalità comune di prevenzione, nonché al obbligo
di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei
propri atti.
In senso diametralmente opposto alla tesi suesposta si
colloca, invece, Cass. 7 dicembre 2005, n. 27010, che ha –
incredibilmente – negato il concorso di colpa del traspor-
tato che abbia accettato un passaggio da un conducente
in evidente stato di ebbrezza: secondo questa pronuncia,
per ritenere che il danneggiato concorra colposamente a
cagionare il danno, occorre una cooperazione attiva, ossia
“è necessario che egli ponga in essere una condotta mate-
riale tale da incidere nella produzione del danno stesso”
(ad esempio, urtando accidentalmente il conducente, che
perde così il controllo dell’autovettura).
Si tratta, però, di un’interpretazione da respingere,
poiché tra conducente e trasportato si forma il consenso
alla circolazione, con consapevole partecipazione di que-
st’ultimo alla condotta colposa del conducente e, quindi,
l’accettazione del trasporto vale come accettazione dei
relativi rischi e costituisce un antecedente necessario per
la determinazione del danno.
In quest’ottica, Trib. La Spezia 30 marzo 2005 ha affer-
mato il concorso di colpa, nella misura di 1/3, di un tra-
sportato per la morte di un neonato che non era stato posi-

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