DECRETO 18 Dicembre 2007 - Determinazione delle modalita'' e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l''anno 2008, e direttive all''Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l''anno 2008.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del Consiglio del 28 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, prevedendo specificatamente che per le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonche' le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato "Generalita" dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia, l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese, l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico Spa, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente unico Spa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 15 dicembre 2006, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 15 dicembre 2006, n. 288/2006;

Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia;

Viste:

la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;

la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW;

la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e' riconosciuto alla Edison Spa il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;

Viste le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacita' di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la lettera della societa' Edison Spa del 3 agosto 2006, con cui e' stata avanzata una proposta relativa alle modalita' di reingresso in Italia della quota parte di energia italiana prodotta nella centrale KHR di Innerferrera in attuazione all'Accordo e Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera, ratificati in Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;

Vista la decisione della Commissione...

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