Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei pr...

Ai Presidenti delle giunte regionali Ai Presidenti delle province di Trento e di Bolzano e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero dell'interno Al Ministero per le attivita' produttive Al Ministero per le politiche agricole e forestali Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Ai prefetti della Repubblica Ai presidenti delle amministrazioni provinciali Agli assessori regionali alla sanita' Agli assessori provinciali alla sanita' Al Comando centrale carabinieri NAS All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro All'Istituto superiore di sanita'

Con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (decreto legislativo n. 65/2003) (supplemento ordinario n. 61/L alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003) viene data attuazione alla direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e alla direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

La direttiva 1999/45/CE apporta una serie di modifiche alla disciplina di base (direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988) originariamente recepita nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, sostituito successivamente dal decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285.

Pertanto il decreto legislativo n. 65/2003 rappresenta la nuova normativa quadro in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

Nel dare attuazione alla direttiva in questione, anziche' riferirsi solo ai numerosi articoli modificati rispetto alla precedente normativa, si e' preferito riscrivere in maniera completa il decreto legislativo, abrogando quello del 16 luglio 1998, n. 285, per facilitare, a livello operativo e mediante un testo consolidato, l'attivita' tanto di coloro cui il decreto medesimo e' diretto, quanto di coloro cui e' deputata la valutazione della corretta applicazione dello stesso.

Il decreto in oggetto fornisce i criteri per la valutazione di pericolosita' dei preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, e completa l'azione intrapresa, in stretto collegamento con le analoghe direttive dell'U.E., per regolamentare la complessa problematica della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

E' da sottolineare che vengono ulteriormente specificati adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una miglior tutela delle persone che entrano in contatto con i preparati pericolosi, sia per motivi professionali sia per l'utilizzazione personale.

La complessita' degli adempimenti previsti, abbinata alla novita' degli stessi per alcuni settori produttivi, comportano per i destinatari della norma un notevole sforzo organizzativo.

Considerando i tempi richiesti a livello operativo per dare una compiuta attuazione alla norma si rendera' necessario che gli organismi di controllo, soprattutto nella fase iniziale di applicazione del decreto in oggetto, esercitino anche un'azione di supporto consultivo nei confronti dei soggetti alla norma, al fine di realizzare una corretta e completa applicazione della stessa, agendo in stretto collegamento con questo Ministero e con l'Istituto superiore di sanita' che sono, come sempre, a disposizione per fornire il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che attuativo.

Si evidenzia, inoltre, l'esigenza di instaurare un continuo e proficuo scambio di informazioni tra le varie regioni al fine di consentire l'individuazione di situazioni anomale specie in quei casi in cui il responsabile dell'immissione in commercio di preparati pericolosi risieda in una regione diversa rispetto all'immissione stessa. Si ricorda a tale proposito che questo Ministero aveva gia' emanato la circolare del 12 settembre 2000, n. 13, con la quale venivano date indicazioni specifiche sulle attivita' di vigilanza sul territorio nazionale anche allo scopo di assicurare un'applicazione annonizzata dell'attivita' di vigilanza.

Fra le variazioni significative rispetto al decreto legislativo n.

285/1998, si evidenziano le seguenti

viene introdotta per la prima volta, anche per i preparati, la categoria di pericoloso per l'ambiente; viene prevista, su richiesta, una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) anche per i preparati non classificati pericolosi, non destinati al pubblico, contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in concentrazione superiore o uguale all'1%, oppure per la quale e' previsto un limite di esposizione comunitario negli ambienti di lavoro; viene sancito l'obbligo di indicare nell'etichettatura di taluni preparati non classificati come sensibilizzanti, il nome chimico della o delle sostanze classificate ufficialmente o provvisoriamente sensibilizzanti contenute in concentrazione almeno dello 0,1%; viene stabilito il principio che il sistema di calcolo prevale sul test sperimentale; per i preparati liquidi con punto d'infiammabilita' maggiore di 55C e contenenti idrocarburi alogenati e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5%, sara' obbligatorio indicare in etichettatura che il preparato puo' diventare facilmente infiammabile o infiammabile durante l'uso; viene sancito inoltre l'obbligo di indicare in etichettatura la frase R67, (l'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini), se la sostanza o le sostanze con frase R67 siano presenti nella concentrazione di almeno il l5%, a meno che il preparato sia contenuto in confezioni ridotte o sia gia' classificato, per la tossicita' acuta, pericoloso per via inalatoria; vengono inseriti, per la prima volta, nel campo di applicazione della disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi i prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 194/1995, e successive modificazioni, nonche' i prodotti biocidi, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 174/2000, e successive modificazioni; viene resa obbligatoria l'apposizione in etichetta, per i cementi o i preparati di cemento non classificati sensibilizzanti, ma contenenti piu' di 2 ppm di cromo (VI) di una avvertenza riguardante la possibilita' che si produca una reazione allergica; vengono definite, per la prima volta, le modalita' di attuazione della vendita a distanza...

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