CIRCOLARE 22 luglio 2010, n. 5107 - Circolare esplicativa sugli articoli 5, comma 2-bis, e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l''etichettatura, la presentazione e la pubblicita'' dei prodotti alimentari» - Indicazione degli allerge...
Alle Associazioni imprenditoriali di categoria e Confindustria
CONFAPI
CNA
Confcommercio
Confartigianato
Claai
Casartigiani
Loro sedi e p.c.:
al Ministero della salute al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Loro sedi
Premessa.
La presente circolare e' volta ad effettuare un chiarimento sulle disposizioni relative all'indicazione degli allergeni alimentari in etichetta, per evitare, da parte degli operatori interessati, difficolta' interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente.
A livello comunitario, la materia degli allergeni alimentari e' stata armonizzata dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', modificata dalla direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 per quanto concerne l'indicazione degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.
Al fine di garantire un'adeguata informazione del consumatore, l'art. 3 di tale direttiva prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta, tra le indicazioni obbligatorie, l'elenco degli ingredienti, alle condizioni e con le deroghe previste.
La disciplina relativa all'elencazione degli ingredienti e' dettata dall'art. 6, che stabilisce, al paragrafo 5, che l'elenco degli ingredienti sia costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione.
Il medesimo art. 6 prevede, inoltre, alcuni casi particolari di indicazione degli ingredienti nonche' casi di esenzione dall'obbligo di indicazione degli stessi.
In tale contesto informativo, il legislatore comunitario ha fissato, al paragrafo 10, primo capoverso, dell'art. 6, la regola generale valevole per gli allergeni alimentari; questi, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato in tale allegato, se utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche in altra forma, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione.
Tale regola generale prevale anche sui casi particolari di indicazione o di esenzione dall'obbligo di indicazione in etichetta degli ingredienti, fissati al paragrafo 2, al paragrafo 6, secondo comma, ed al paragrafo 8, secondo...
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