DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2002, n. 101 - Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Visto l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE; Visto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentali delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.

318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.

384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001; Viste le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione e tecnologie; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Capo I Norme comuni

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono

  1. per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III; b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica; c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III; d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti; e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici, con esclusione delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e delle comunita' montane; f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione puo' avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione; g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche di acquisto attraverso il processo di autorizzazione; h) per unita' ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi; i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi; l) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alle procedure telematiche di acquisto; m) per processo di autorizzazione, la modalita' informatica che consente all'utente la partecipazione alle procedure telematiche di acquisto; n) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87 della Costituzione prevede, tra i poteri del Presidente della Repubblica, quello di emanare i regolamenti.

    - Si riporta l'art. 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), il cui contenuto e' analogo a quello dell'art. 24, commi 4 e 5, della legge 24 novembre 2000, n.

    340 (Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999)

    "5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.".

    - Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in...

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