DECRETO 29 novembre 2011, n. 223 - Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all''articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell''Italia con i Paesi in via di sviluppo). (12G0006)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l'articolo 1, comma 01;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126, ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, comma 7-bis;

Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessita' di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione;

Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti gia' in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonche' la disciplina di stato del personale di futura assunzione;

Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell'articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente Regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28

febbraio 1987, n. 49, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge 26

febbraio 1987, n. 49), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214, S.O.:

Art. 17. Regolamenti.

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

.

- Si riporta l'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal

CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235:

Art. 1. Apposizione del termine.

01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo indeterminato.

.

- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156:

Art. 3. Regime degli interventi

(Omissis).

12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.

49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del

67° anno di eta'.

13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o piu' decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

.

Il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 228 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia), convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre

2010, n. 304.

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del citato...

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