PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005 - Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). (Provvedimento n. 1)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005 Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto

nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). (Provvedimento

n. 1).

IL PRESIDENTE Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la disposizione del presidente dell'INSEAN 14 maggio 2002, relativa all'emanazione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INSEAN n. 448 in data 15 luglio 2004, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento; Vista la nota prot. n. 8/64100 del 29 novembre 2004 del Ministero della difesa, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine alle modifiche proposte; Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INSEAN n. 468 in data 20 dicembre 2004, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state riformulate le modifiche deliberate il 15 luglio 2004; Viste le note prot. n. 8/3074/D.XI.42 del 25 gennaio 2005 del Ministero della difesa e prot. n. 5497 del 21 marzo 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al testo approvato con la deliberazione n. 468 in data 20 dicembre 2004; Considerata l'opportunita' di emanare l'intero testo del regolamento con l'inserimento delle disposizioni novellate; Dispone

E' emanato l'unito regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2005 Il presidente: Pisi

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE E DI FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

Art. 1.

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

  1. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e' ente di ricerca con competenza scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima.

  2. L'INSEAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Art. 2.

    Attivita' e finalita' dell'INSEAN

  3. L'INSEAN

    a) promuove ed effettua attivita' di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di idrodinamica navale e marittima che possono essere compiute negli impianti dell'Istituto o altrove, nonche' agli studi di fluidodinamica, al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri vigilanti, delle altre pubbliche amministrazioni, dell'industria cantieristica, delle societa' armatoriali o di privati in genere; c) partecipa alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza; d) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3; e) cura la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di altri Paesi e con organismi sovranazionali che operano nel campo dell'idrodinamica navale e marittima; f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attivita' di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente.

    Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore non universitaria; g) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta.

    Art. 3.

    Strumenti

  4. Per lo svolgimento delle attivita' ed il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, l'INSEAN, secondo criteri e modalita' determinati con il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

  5. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario o con quota del capitale sociale superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge e' soggetta al parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere acquisito nel termine di quarantacinque giorni, ed alla autorizzazione preventiva dei Ministri vigilanti, che si intende concessa qualora non intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla richiesta.

  6. L'INSEAN puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in...

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