Esperibilità dell'azione di nullità della delibera di approvazione

AutoreDaniela Barigazzi
Pagine376-377
376
dott
4/2015 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
esperibilità dell’aZione
di nullità della delibera
di approvaZione (*)
di Daniela Barigazzi
L’indagine sull’esperibilità dell’azione di nullità della
delibera di approvazione del bilancio condominiale, si
basa sul contenuto degli articoli 1137 c.c. e 1130 bis c.c.;
Art. 1137 c.c.
La riforma del Condominio ne ha integrato il testo.
Il primo comma è rimasto immutato, mentre il se-
condo comma include espressamente fra i legittimati
all’impugnazione, oltre ai dissenzienti ed agli assenti,
anche gli astenuti e dispone che “contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel ter-
mine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Il terzo comma dell’articolo in esame espressamente
stabilisce che l’azione di annullamento della delibera non
sospende l’esecuzione della delibera stessa che dev’essere
invece ordinata dal Giudice; il quarto ed ultimo comma
fornisce la disciplina dell’iter riguardante la richiesta di
sospensione della delibera impugnata.
Dal nuovo testo dell’art. 1117 c.c. è stato abolito il ter-
mine “ricorso” risolvendo in tal modo l’annosa questione
sulla forma dell’impugnazione (se con ricorso o con cita-
zione); la reintrodotta obbligatorietà della mediazione, fa
sì che la domanda giudiziale debba essere preceduta dalla
procedura conciliativa.
Art. 1130 bis.
È stato introdotto dalla riforma del condominio. Vi si
stabiliscono obblighi e facoltà e prevede alcune peculia-
rità in tema di rendiconto: il bilancio deve contenere ogni
dato espresso in modo da poter essere immediatamente
verif‌icato; si compone di un registro di contabilità, di un
riepilogo f‌inanziario e di una nota sintetica esplicativa
della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in cor-
so e delle questioni pendenti.
L’assemblea può nominare un revisore che, per una o
più annualità specif‌icamente indicate, verif‌ichi la conta-
bilità del condominio; in ogni tempo i condomini possono
prendere visione delle pezze giustif‌icative ed estrarne
copia a proprie spese.
Le scritture e i documenti giustif‌icativi vanno conser-
vati per dieci anni dalla registrazione.
Inf‌ine l’assemblea può nominare un consiglio composto
da tre condomini con funzioni consultive e di controllo.
L’art. 1137 c.c. lascia immutata la previsione temporale
di 30 giorni per l’impugnazione della delibera, ma dalle
def‌inizioni nello stesso contenute, pare che il legislatore
della riforma abbia voluto abbandonare la distinzione tra-
dizionale fra delibera nulla e delibera annullabile, peral-
tro frutto di costruzione giurisprudenziale che, come tale,
non trova traccia nella legislazione condominiale.
Nel testo della riforma, i soli articoli 1117 ter, comma
3 c.c. e 1129, comma 14 c.c. contengono una precisa men-
zione di casi di nullità che tuttavia non sono riferiti alla
delibera assembleare: il primo contiene il riferimento alla
nullità non della delibera ma della convocazione dell’as-
semblea qualora non vi siano indicate le parti comuni
oggetto della modif‌icazione e la nuova destinazione d’uso;
l’altro articolo invece commina la nullità della nomina del-
l’amministratore qualora quest’ultimo, all’atto della rela-
tiva accettazione, non specif‌ichi analiticamente l’importo
dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Gli articoli che invece riguardano l’impugnazione della
delibera contengono, dopo la legge di riforma, lo specif‌ico
riferimento all’annullamento o all’annullabilità della deli-
bera stessa.
Infatti, l’art. 66 comma 3 disp. att. prevede che sia
annullabile la delibera nel caso in cui sia stata adottata
in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione dei
condomini. Il 2° comma dell’art. 1137 c.c. prevede che
si chieda “l’annullamento della delibera”, ribadendo al
comma successivo che “l’azione di annullamento” non so-
spende l’esecuzione della deliberazione; ogni riferimento
all’impugnazione della delibera è dunque sottoposto alla
connotazione dell’annullamento. Dalle mirate previsioni
di nullità dalle quali è esclusa la delibera assembleare e
dai richiami specif‌ici all’annullabilità, si potrebbe desu-
mere che il legislatore abbia inteso f‌issare in trenta giorni
il limite temporale per proporre impugnazione, abbia in-
teso inoltre estendere tale termine sia alle delibere nulle
sia a quelle annullabili eliminando così il discrimen creato
dalla giurisprudenza. La certezza in ordine alla def‌initività
del contenuto della delibera assembleare è un’esigenza ir-
rinunciabile per un’agevole amministrazione del condomi-
nio per cui un tale orientamento potrebbe farsi rientrare
nell’esigenza di certezza della gestione condominiale che
comprende anche di non avere per sempre la spada di Da-
mocle costituita dall’azione d’impugnazione esercitabile
in ogni tempo.
Si apre a questo punto una problematica ulteriore: la
giurisprudenza, infatti, prevedeva che all’azione di nullità
fosse legittimato anche chi aveva votato a favore.
Sopprimendo il discrimen fra nullità e annullabilità,
che poteri d’impugnazione rimangono per il condomino
che ha votato a favore?
Oggetto della presente indagine è l’azione di nullità della
delibera che approva il rendiconto condominiale. L’argo-
mento riveste dunque aspetti delicati poiché il rendiconto
rappresenta la parte cruciale della gestione economica del

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