DELIBERAZIONE 15 dicembre 2011 - Modifica del provvedimento 14 maggio 2009, recante esonero dall''informativa per l''Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC). (Deliberazione n. 488) (12A00215)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, lettera c), e 154;

Visto il provvedimento del 14 maggio 2009, con il quale questa Autorita', ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC), aveva esonerato le imprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativa individualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalita' di informazione commerciale;

Considerato che questa Autorita', con tale provvedimento, nel ravvisare una «manifesta sproporzione per le societa' che operano nel settore (...) dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali», aveva imposto, quali «misure appropriate» a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di «Pagine Gialle» e di «Pagine Bianche», nonche' sui rispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il tramite dell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna societa' di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, ad ANCIC, di «tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti (...) in modo da rendere piu' agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li puo' riguardare mediante la consultazione del sito web delle societa'...

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