Esonero dalla formazione iniziale e attestato, debito dello Stato di 97 milioni verso proprietari di immobili storici, amministratore revocato, riclassamento ed altri problemi immobiliari
Autore | Corrado Sforza Fogliani |
Pagine | 1-3 |
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Arch. loc. e cond. 1/2015
Dottrina
esonero dAllA formAzione
iniziAle e AttestAto,
debito dello stAto di 97
milioni verso proprietAri
di immobili storici,
AmministrAtore revocAto,
riclAssAmento ed Altri
problemi immobiliAri
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Operazione fiducia. Cambiare cura. 2. Amministratore re-
vocato e nuova nomina. 3. Attestato/dichiarazione di esonero
dalla formazione iniziale. 4. Gestione contabile, condòmino
più tutelato. 5. Contributi ai proprietari, interrogazioni in
Italia e in Europa. 6. Riclassamento, confronto dettagliato.
1. Operazione fiducia. Cambiare cura
L’Ocse ha tagliato punti al nostro Pil. Ma chi taglia i pun-
ti all’Ocse che ci ha ammannito la “cura” che ha prodotto
questi risultati? L’averci obbligati insieme ad altri organi-
smi internazionali all’insana cura di mettere l’immobiliare
al centro della tassazione, è la causa prima della sfiducia
nell’avvenire che hanno gli italiani, che non si sentono più
sicuri proprio per la mancanza di quella garanzia che era
data dal valore della casa in proprietà. Naturalmente, ne è
conseguita la caduta di valori che l’Ocse non aveva previ-
sto e che fa il paio con tutte le tante previsioni sbagliate di
questa burocrazia internazionale.
La “cura”, comunque, è stata abbandonata dagli altri
Paesi, che ora – difatti – vanno meglio di noi.
Il premier greco Samaras, per esempio, ha annunciato
a Cernobbio la riduzione della tassa sulla proprietà immo-
biliare, dopo sei anni di imposizione. C’è in Grecia, come
in Italia, il convincimento che gli economisti sappiano
predire bene il passato, come diceva Clemenceau, e che
distanti come sono dalla realtà vissuta, abbiano sbagliato
tutto sui rimedi per ridarci il futuro.
Condòmini e proprietari di casa in genere allora, devo-
no essere risarciti del «furto» che uno Stato onnivoro gli
ha fatto, provocando – come già detto – una caduta dei
valori immobiliari di 2.000 miliardi per recuperare 24 mi-
liardi di imposte, il triplo cioè di quanto pagavano nell’’11.
Chi aveva alle spalle un immobile che lo rassicurava, se
lo trova deprezzato fino a un quinto: ha perso ogni fiducia
per eventuali imprevisti, trattiene la liquidità, abbatte i
consumi non strettamente indispensabili. Non occorrono
espedienti di ingegneria finanziaria o tributaria, c’è solo
bisogno di una grande OPERAZIONE FIDUCIA. La fiducia
si riconquista, e con essa il ripristino dei consumi e il ri-
torno all’investimento immobiliare, solo dando un segnale
forte in controtendenza, che assicuri gli italiani, quasi
tutti proprietari di casa, che non si ricorrerà più alla facile
tassazione della casa per fare cassa. C’è un modo semplice
per realizzare, senza tanti ghirigori e inutili complicazioni,
l’operazione fiducia: diminuire le rendite catastali, aumen-
tate del 5% da Prodi e in modo iugulatorio da Monti. Una
diminuzione di tre punti percentuali costerebbe appena
7/800 milioni di euro, mentre una riduzione del 5% com-
porterebbe una perdita di 1,2/1,4 miliardi. L’appello che
facciamo al Governo non costa un occhio della testa ed
è facilmente finanziabile, come si vedrà anche dai mille
rivoli che caratterizzeranno purtroppo pure la prossima
legge di stabilità.
Non c’è altro da fare che mettere da parte i pregiudizi
e le ricette fallite dei maxieconomisti e degli organismi
internazionali che puntano sulla finanza e cioè su ciò che
ci ha gettato in questa crisi.
2. Amministratore revocato e nuova nomina
Ci domandiamo se l’amministratore di condominio re-
vocato giudizialmente possa essere nuovamente nominato
da parte dell’assemblea. Al riguardo, prima che intervenis-
se la riforma – sottolineiamo – il codice non dava alcuna
indicazione, sicché le posizioni tra gli interpreti erano
discordanti. Ora, al contrario, la nuova formulazione del-
l’art. 1129 c.c. si occupa espressamente della questione
prevedendo, al tredicesimo comma, che in caso di revoca
da parte dell’Autorità giudiziaria, i condòmini non possano
“nominare nuovamente l’amministratore revocato”.
Precisato che il tenore letterale della norma (che tra
l’altro, conferma indirettamente, la tesi – sopra esposta
– che a provvedere alla nomina del nuovo amministratore
debba essere l’assemblea, e non il giudice nella revoca)
porta a ritenere che il divieto ivi previsto si applichi solo
al condominio gestito dall’amministratore revocato e
non si estenda quindi ad altri condominii, non può non
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