Comunicazione ai creditori dell'esito del procedimento di accertamento del passivo tramite posta elettronica in quanto modalità indicata dal creditore (art. 97 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 230

Spett.le 1

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Tribunale di . . . - fallimento . . . n. . . .

Ai sensi dell'art. 97 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 si rende noto che il giudice delegato, con decreto in data . . . ha dichiarato l'esecutivit‡ dello stato passivo, provvedendo come segue sulla domanda di codesto creditore: . . . ai sensi dell'art. 98 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 si rende, inoltre, noto che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puÚ essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o puÚ essere proposta la revocazione.

Distinti saluti.

Il curatore . . .

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[1] L'articolo 97 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 reca l'onere per il curatore di comunicare a tutti i creditori insinuati l'avvenuto deposito dello stato passivo affinché questo possa essere dagli stessi esaminato ai sensi...

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