In tema di prova e valutazione del danno esistenziale. Una proposta interpretativa: l'equità calibrata

AutoreGiuseppe Cassano
CaricaAvvocato e docente di diritto privato Università Luiss Roma.
Pagine1173-1179

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@La prova del danno esistenziale

- 1 Nell'affrontare il tema della prova del danno esistenziale, rilevante risulta essere l'approccio che viene dato, se di natura consequenzialistico o eventistico.

I diversi approcci hanno notevoli implicazioni sul piano operativo, prima di tutto il regime della prova. Se infatti si insiste sul danno esistenziale come danno evento, verrà dato risalto alla lesione stessa del bene costituzionale, di modo che la prova coincide con la prova del fatto lesivo, che porta con sè le dirette conseguenze.

Se invece si apprezza l'approccio consequenzialistico, si guarderà alle effettive alterazioni sul piano della quotidianità causate al danneggiato, che possono trovare la loro fonte sia nel fatto illecito ma anche nel contratto, di tal modo che l'assetto dell'onere probatorio sarà di diversa portata come meglio si cercherà di dimostrare.

La lettura consequenzialistica di tale tipo di danno poiché non ne correla necessariamente la sua esistenza alla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato - che in quanto tale ne dovrebbe richiedere immediato ristoro senza ulteriori complicazioni probatorie - ma incentra la sua attenzione sull'alterazione della quotidianità del danneggiato richiede, a ragione, una prova rigorosa a seconda della normalità o meno delle conseguenze prospettate.

Quindi le due impostazioni tendono potremmo dire nell'ambito del regime probatorio a limitare le possibili eventuali obiezioni; ad una possibile limitata apertura del danno esistenziale - solo i diritti costituzionalmente tutelati - corrisponde un agile regime probatorio: se è stato violato un diritto costituzionale sarà in re ipsa il ´conseguenteª danno esistenziale; ad una possibile eccessiva apertura del danno esistenziale - tutte le attività realizzatrici dell'uomo ritenute meritevoli d'interesse - corrisponde un rigido sistema probatorio: non solo verrà valutata, come già in precedenza sostenuto, la meritevolezza delle attività svolte, ma il danneggiato dovrà indicarne il ´suoª regolare svolgimento, potendosi distinguere, come meglio vedremo, fra attività che certamente verranno lese dalla condotta lesiva, attività che probabilmente verranno lese dalla condotta lesiva, attività che quasi sicuramente non verranno lese dalla condotta lesiva.

L'onere probatorio sarà inversamente proporzionato, sempre a patto che sia lesa o limitata una attività realizzatrice della persona umana. In ordine a quest'ultimo punto, ciò significa che va instaurato, ogni volta, una comparazione fra il danno lamentato da quel singolo individuo così come opera, vive e si relaziona in un determinato momento storico, ed il comportamento del danneggiante, con la conseguenza che vanno risarcite solo quelle lesioni che appaiono, in quel caso concreto, come eventi estranei a quel modus vivendi, e che potevano essere evitati dal danneggiante usando i normali criteri di avvedutezza. Ad es. la vita convulsa e frenetica che si vive tutti i giorni comporta, inevitabilmente, tutta una serie di stress (piccoli litigi fra automobilisti, piccole scortesie e maleducazioni, etc.) connaturati a quel modo di vivere e che sarebbe impensabile risarcire proprio perché non sarebbe giuridicamente apprezzabile (e quindi risarcibile) alcuna concreta alterazione dello standard qualitativo e quantitativo del benessere corrispondente a quel modus vivendi. Ma come detto, è opportuno ripeterlo, solo nel caso in cui le attività risultano meritevoli di tutela si porrà il problema dell'onore probatorio.

Proseguendo, le due impostazioni sopra proposte non sono inconciliabili, anzi sembrano riprodurre le letture proposte dalla Corte costituzionale nel 1986/ 184 e nel 1992/374. Si potrebbe sostenere, infatti, che in relazione al danno esistenziale la prova sarà sempre richiesta, ma verrà ridotta all'evento lesivo quando la forza lesiva del fatto è talmente dirompente da portare di per sè danno esistenziale (ad esempio se si ritiene il danno biologico danno esistenziale, è la sola violazione del diritto alla salute a configurare l'illecito in esame, non richiedendosi ulteriori riscontri probatori), diversamente sarà opportuno valutare di volta in volta come la lesione abbia limitato il libero svolgimento della personalità dell'individuo, con questo di particolare: il danno esistenziale di matrice non biologica richiederà un riscontro probatorio più oneroso di quello di matrice biologica in quanto in quest'ultimo caso vi è certamente compenetrazione fra danno e riscontro medico-legale della lesione.

Diversamente nei danni esistenziali di matrice non biologica quasi sempre andrà verificata l'effettiva incidenza sullo svolgimento della attività aredittuale del soggetto stesso, potendosi escludere in linea di massima il caso di lesione di un diritto costituzionalmente garantito con contestuale lesione di un'attività che certamente viene lesa a seguito di quella lesione.

Quindi l'obiezione alla teoria del danno evento - cioè l'idea che il danno corrisponda alla violazione dell'interesse tutelato, e non già alle conseguenze della lesione stessa, ed il risarcimento così argomentando viene disancorato da qualsiasi considerazione dei riflessi negativi a carico della vittima snaturando il sistema della responsabilità civile - non coglie nel segno in quanto non è che non vogliono apprezzarsi le conseguenze dannose, riducendo il danno esistenziale a pena privata, ma poiché alcune conseguenze sono insite nella lesione del diritto stesso potranno dirsi provate secondo l'id quod plerumque accidit, potendo, Page 1174 sempre, il soggetto danneggiante dare la prova contraria.

Il sistema probatorio così congegnato dovrebbe garantire non solo tutela ai diritti della personalità ed alle attività realizzatrici delle persone, ma al contempo garantirebbe diversi oneri in capo ai soggetti (danneggiante e danneggiato) in relazione all'interesse leso, o meglio in relazione alla probabilità che una certa attività sia lesa e/o limitata da un comportamento altrui.

Più semplicemente il giudice dovrà far leva sul dato notorio e cioè che determinati fatti provocano nei confronti della parte danneggiata una alterazione della sua quotidianità. Se il convenuto, è in possesso di dati provanti il contrario, si farà carico, appunto, del relativo onere probatorio e dovrà dimostrare che chi chiede quel determinato danno esistenziale - pur in astratto risarcibile - non lo ha subito.

Pur non nutrendosi alcun dubbio sul fatto che il danno risarcibile sia sempre la modificazione del mondo esterno, in cui vive la vittima dell'illecito, non si può, non si deve, dimenticare ciò che sta a monte della distinzione tra danno evento e danno conseguenza: la questione della ripartizione tra danneggiante e danneggiato dell'onere della prova circa la sussistenza del danno al di là della chiara indicazione legislativa che addossa sempre al danneggiato tale onere. Particolari interessi meritevoli di tutela, che abbiano indicato nei diritti costituzionalmente tutelati - perché trovano un riconoscimento espresso nella Carta costituzionale (il diritto alla salute) oppure perché connessi a posizioni di libertà (il diritto di manifestare il proprio pensiero) e così via, se violati, indefettibilmente, comporteranno un danno esistenziale in capo alla vittima, e poiché sia l'esperienza ci da una ragionevole certezza che lesione vi sarà e sia perché la rilevanza conferita dall'ordinamento a tali interessi - la loro strumentalità alla realizzazione di un sistema sociale democratico - ben può prevedersi un carico minimo in capo al soggetto danneggiato, sul piano della prova, sino a ridursi alla prova della sola lesione.

Diversamente se più che la lesione in quanto tale a rilevare sono le conseguenti alterazioni della quotidianità sarà opportuno distinguere, fra le alterazioni normali, ossia tutte quelle ipotesi in cui il torto subito impedisce al danneggiato di esplicare tutte quelle attività attraverso le quali, prima dell'evento lesivo, svolgeva la propria personalità e che realizzavano il suo benessere complessivo, e le alterazioni specifiche ossia quelle legate ad una lesione strettamente connessa alla particolare condizione di vita della vittima (avendo già accertato in astratto la meritevolezza della attività limitata); in questo caso quindi sarà il soggetto danneggiato a dover dare una prova molto puntuale del danno subito, proprio perché quelle conseguenze non si ricollegano da un punto di vista della valutazione sociale normalmente a quel fatto lesivo: i danni esistenziali legati al c.d. vissuto della vittima richiedono in capo all'attore-soggetto danneggiato una prova specifica e puntuale degli...

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