Esercizio diretto dell'att ività peritale da parte di imprese assicurat ive: riflessioni a margine dell'art. 156, comma 2, cod. ass.

AutoreAnnunziata Candida Fusco
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
Dottrina
ESErciZio DirETTo
DELL’ATTiviTà pEriTALE
DA pArTE Di imprESE
ASSicUrATivE: rifLESSioNi
A mArGiNE DELL’ArT. 156,
commA 2, coD. ASS.
di Annunziata Candida Fusco (*)
Il presente scritto prende spunto dal quesito rivolto
dall’Ania in data 22 gennaio 2014 alla Consap avente ad og-
getto l’interpretazione dell’art. 156, secondo comma, cod.
ass. nonché dalla successiva risposta della stessa Consap
contenuta nel provvedimento n. 0041327 del 18 febbraio
2014 inoltrata sia all’Ania che all’Ivass ed al Ministero del-
lo sviluppo economico. L’interesse che la vicenda suscita
tra gli addetti ai lavori suggerisce qualche rif‌lessione, che
ci piace svolgere senza pretesa di esaustività (1).
Il quesito Ania esordisce nel modo seguente:
“Il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accerta-
mento e la stima dei danni dei veicoli a motore e ai natanti
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli
stessi è stato istituito dalla L. 17 febbraio 1992, n. 166, poi
recepita con alcune modif‌iche negli artt. 156 e ss. cod. ass.
La normativa, nell’attribuire una espressa riserva legale
per l’attività professionale di perito solo alle persone f‌i-
siche che risultino iscritte nel ruolo in parola e svolgano
tale attività in proprio, riconosce al contempo – anche a
seguito dell’intervento dell’Associazione in fase di emana-
zione della legge n. 166 - che le imprese di assicurazione
possono effettuare direttamente, cioè senza bisogno di
ricorrere al professionista iscritto, l’attività in parola (v.
art. 156, comma 2 cod. ass.). In realtà, in questo caso l’im-
presa non svolge né può svolgere attività professionale
di perito bensì procedere solo ad effettuare un’attività di
propria competenza nel quadro della liquidazione del sini-
stro, liquidazione che lascia alla controparte la possibilità
di opporre la sua diversa valutazione attraverso un perito
professionista”.
Oggetto del quesito è quindi l’interpretazione del se-
condo comma dell’art. 156 del D.L.vo 209/2005, il quale
recepisce in parte il vecchio testo dell’art. 3 della L. n.
166/92 (2), come l’Ania ben sa visto che ad esso allude in
un suo successivo passaggio (3).
Art. 156, secondo comma: “Le imprese di assicurazione
possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.
Impeccabile l’Ania nel riconoscere che il primo comma
dell’art. 156 prevede una riserva legale per l’attività peri-
tale, per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione nel ruo-
lo nazionale, essa trascura di evidenziare che il secondo
comma individua, invece, una eccezione (4). Sono con-
sentiti l’accertamento e la stima dei danni a soggetti non
iscritti solo se questi operano per il tramite della impresa
assicurativa all’interno della cui organizzazione sono inse-
riti. Indubbiamente, nel passaggio dalla L. n. 166/92 al Co-
dice delle Assicurazioni Private (2005) la norma ha subito
una modif‌icazione in peius, perdendo in chiarezza lingui-
stica e certezza di signif‌icato. Ciò non toglie che, nulla es-
sendo stato alterato in questo primo inciso, rimasto immu-
tato, la ratio legis sia rimasta anch’essa immutata.
“Direttamente”, spiega l’Ania, signif‌ica che le imprese
assicurative possono svolgere l’accertamento e la stima dei
danni senza bisogno di ricorrere al professionista iscritto.
“In questo caso, l’impresa non svolge né può svolgere attivi-
tà professionale di perito bensì procede solo ad effettuare
un’attività di propria competenza nel quadro della liquida-
zione del sinistro, liquidazione che lascia alla controparte la
possibilità di opporre la sua diversa valutazione attraverso
un perito professionista” (qui l’Ania parafrasa, giustamen-
te, il vecchio testo dell’art. 3, L. n. 166/92, evidentemente
consapevole che la ratio legis non è mutata). L’attività di
accertamento e stima svolta direttamente dall’impresa
non si concretizza (non potrebbe) nella redazione di un
elaborato peritale, che solo il perito iscritto è competente
a compiere, bensì in una mera attività strumentale alla
liquidazione in favore del danneggiato. Insomma, l’attività
di cui qui si discute a) deve essere meramente strumentale
alla liquidazione del danno, come ben si ricavava dal testo
del vecchio art. 3, L. n. 166/92, il quale espressamente ac-
costava i due momenti evidenziando come accertamento/
stima fossero funzionali alla liquidazione in favore del dan-
neggiato; b) non è “attività professionale” nel senso tecnico
di cui al primo comma dell’art. 156, dove, appunto, si pone
l’attenzione non sul contenuto dell’attività svolta bensì sul-
la qualità della stessa, riservandola a professionisti iscritti,
a seguito di prova di idoneità, in un apposito ruolo (quello
di cui al successivo art. 157) (5).

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