Esercizio dell'impresa fallita e poteri gestori

AutoreAndrea Paciello
Pagine1341-1353
Andrea Paciello
Esercizio dell’impresa fallita e poteri gestori
S: 1. Denizione del campo d’indagine. – 2. L’esercizio provvisorio disposto dal tribunale. – 3.
L’esercizio provvisorio autorizzato successivamente. – 4. I poteri gestori del curatore. – 5. Prosecuzio-
ne del contratto d’atto ex art 79 e continuazione dell’impresa.
1. È osservazione pacica che la recente riforma abbia scelto di privilegiare modalità
di cessione aggregata o in blocco del patrimonio fallimentare: ciò che richiede – quando
addirittura non postula – la conservazione di tutti i valori ancora presenti nell’impresa. La
continuazione temporanea dell’attività economica1, sia pure di un’impresa insolvente e
naturalmente solo in presenza di determinate condizioni2, può rappresentare dunque una
necessità tutte le volte che vi sia una ragionevole possibilità di vendita del compendio azien-
dale3, e ciò in coerenza con l’art. 105 l.fall.4 che relega a soluzione residuale la dismissione
parcellizzata del patrimonio, e prima ancora il suo smembramento5. Peraltro, l’esercizio
1 Sulla particolare rilevanza sistematica degli artt. 104 – 104 ter, per tutti E.F. R, Note sugli organi del
fallimento dopo la riforma, in Giur.comm., 2008, I, p. 191.
2 La procua liquidazione di un patrimonio insolvente prima di coinvolgere i correlati proli gestori, e cioè
il tipo di gestione e – a monte – le scelte di c.d. amministrazione «strategica», che naturalmente coinvolgono
le capacità manageriali di chi è chiamato a svolgere tale compito, (in questo senso, da ultimo: S. A,
in AA.VV., Il fallimento, Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, 2009, p. 525, nt. 13;
M. P, Cessioni «individuali» e «in blocco» dei diritti controversi come modalità liquidatoria concorsuale,
in Dir.fall., 2009, I, p. 60 ss.; G. G, Concentrazione tra imprese e insolvenza. Appunti a margine del caso
Alitalia, in Riv.dir.comm., 2009, I, p. 338) sottende ancora possibile sia la conservazione, che la successiva
realizzazione, dei valori inespressi dell’azienda.
3 D’obbligo è il richiamo alla modernità del pensiero di A. C, Il processo di fallimento2, Padova,
1939, p. 404, che correlava l’esercizio provvisorio alla cessione dell’azienda, ritenendolo «preordinato a
vendere meglio»; parla, giustamente, di novità formale F.M, Prime riessioni sulla vendita
dell’azienda nel fallimento alla luce della riforma delle procedure concorsuali, in Riv.dir.impr., 2008, p. 138 s.,
e ivi p. 143 il riconoscimento che la vendita del compendio assume carattere preferenziale; analogamente,
da ultimo F. V, Il decreto correttivo della riforma della legge fallimentare, in Il fallimento on line, p. 2;
circolare del Tribunale di Milano, Istruzioni ai curatori per la liquidazione dei beni del fallito, emanate il 3
febbraio 2007, in Giur.comm., 2008, II, p. 730 ss., e adde la seconda versione aggiornata con le disposizioni
del d.lgs. 169/2007 del 15 luglio 2008.
4 Si tratta di una «modalità» di dismissione già prevista dall’art. 90, comma 2, t.u.b. (d.lgs., 385/2003): M.
P, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, Torino, 2005, p. 88 ss., e da ultimo L.
G, Liquidazione dell’attivo fallimentare che preveda il conferimento dell’azienda in una new co e
la successiva vendita dell’intero pacchetto azionario, in Contr. e impr., 2008, p. 551 ss.; P. P, Codice del
fallimento6, a cura di M. Bocchiola, A. Paluchowski, Milano, 2009, p. 1123 s., e ora richiamata (art. 182)
anche per il concordato preventivo, su cui v. P.F. C, Il concordato preventivo e la prospettiva della ricol-
locazione del patrimonio dell’impresa in crisi, in Dir.fall., 2008, I, p. 856.
5 Il rilievo che la «disintegrazione dell’azienda» costituisse «uno degli inconvenienti più temibili della pro-
cedura fallimentare», è risalente: G. M. R, L’atto e la vendita dell’azienda nel fallimento, Milano,
1973, p. 1, e per ecaci considerazioni sull’esito dell’esecuzione, p. 164 s.

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