DECRETO 11 dicembre 2009 - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. (09A15575)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale prevede che:

  1. sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 1, del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;

  2. con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al Servizio sanitario nazionale e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

    Considerato che alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il citato art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve intendersi riferito al reddito ed alla composizione del nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento;

    Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

    Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

    Visto il decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 ed, in particolare, l'allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;

    Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice di protezione dei dati personali;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il quale prevede l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici ed, in particolare, che tale casellario e' tenuto a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

    Considerato che, al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i titolari di pensione al minimo e di pensione sociale, l'INPS mette a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, gli elenchi dei soggetti titolari di pensione sociale o di assegno sociale...

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