DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 150 - Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra;

Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modificazioni;

Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente modificate.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria

2005), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio

2006, n. 32, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 40, comma quinto, della legge 25

novembre 1971, n. 1096, recante �Disciplina dell'attivita' sementiera�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22

dicembre 1971, n. 322, e' il seguente:

�Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n.

208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed interazioni.�.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre

1973, n. 1065, recante �Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1997, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, supplemento ordinario.

- La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante �Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera�, e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.

- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.

- La direttiva 2004/117/CE del Consiglio del

22 dicembre 2004 che modifica le direttive 66/401/CEE,

66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi, e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2005, n. L 14 ed e' entrata in vigore il 25 gennaio 2005.

- Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, sono pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.

- Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del

Consiglio del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L

193.

Nota all'art. 1:

- Per le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE,

2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE si vedano le note alle premesse.

Art. 2. Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: "decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973", il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

  1. sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

    1. che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta';

    2. che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione";

    3. che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;

    4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

      A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):

    5. destinate alla produzione di ibridi:

    6. che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;

    7. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

  2. sementi di base di granoturco e sorgo spp:

    1) di varieta' a impollinazione libera:

    1. che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';

    2. che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";

    3. che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

    4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame...

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