Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale", adottato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge; Visti gli allegati a detto decreto ministeriale ed in particolare l'allegato 7, paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, relativo ai requisiti sanitari necessari per l'ammissione dei verri nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma; Considerato che le prescrizioni contenute in detto allegato, paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, erano basate sull'allora progettando Piano nazionale volontario di controllo della malattia di Aujeszky, poi emanato con decreto ministeriale 1 agosto 1994 che conteneva, tra l'altro, il divieto di impiego di vaccini allestiti da virus intero (GI positivi); Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1997 con il quale il Ministro della sanita' ha approvato il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky che, sulla base del parere del Consiglio superiore della sanita', in data 28 settembre 1996, comporta, tra l'altro, l'obbligatorieta' del piano stesso e la possibilita' di utilizzare vaccini vivi deleti; Vista, quindi, la necessita' di modificare le prescrizioni del menzionato allegato, secondo quanto segnalato dal Ministero della sanita', con note numeri 600.8/24461/20N/2965 del 30 ottobre 1996 e 600.8/24461/20N/3214 del 21 novembre 1996, con riferimento sia alla durata della deroga, che alle condizioni cui subordinare tale deroga stessa; Ritenuta l'urgenza e l'opportunita' di apportare al testo dell'allegato citato le modifiche necessarie ad adeguare i reguisiti sanitari richiesti in materia di malattia di Aujeszky, ai mutati orientamenti in campo scientificosanitario, consentendo cosi' la naturale prosecuzione dell'attivita' dei centri nazionali, riconosciuti, di raccolta dello sperma dei verri; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che nella riunione del 17 luglio 1997 si e' favorevolmente espressa; Udito il parere della sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 23497 del 30 settembre 1997;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Il testo dell'allegato 7 del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, al paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, e' sostituito dal seguente testo: "I. Nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si puo' ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che: sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky; i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti...

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