Cambi di riferimento del 17 luglio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n.
357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 marzo 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26
maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a
il seguente regolamento:
Obiettivi e campo di osservazione
Art. 1.
Obiettivi
1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli
obiettivi di:
-
fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico;
-
assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento CEE n. 571/88 del
29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio
1979 e successive modificazioni;
-
aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai
sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Art. 2.
Campo di osservazione del censimento
-
Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:
-
la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di
qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;
-
le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema
di conduzione e di contabilita', la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti
aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la
superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i
fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate
floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione
e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il
lavoro in azienda, le produzioni di qualita' e le pratiche agronomiche, le attivita'
connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.
Art. 3.
Unita' di rilevazione
1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e
zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita'
tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed
eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola,
forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od
ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore
con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.
2. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 4.
Localizzazione delle unita' di rilevazione
1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui e'
ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei
terreni.
2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda
agricola e connessi alle attivita' dell'azienda stessa, nonche' i locali adibiti anche ad
attivita' gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della
manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per
l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso
agricolo.
Modello di rilevazione
Art. 5.
Questionari del censimento
-
Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari
predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli
altri stampati necessari per la rilevazione.
2. E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli
forniti dall'ISTAT.
Organi e operazioni del quinto censimento dell'agricoltura
Art. 6.
Organi di censimento
1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni
censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i
provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento
del censimento.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di
statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di
statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT puo', altresi', avvalersi degli altri enti ed organismi
del sistema statistico nazionale.
3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di
censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio
di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I
comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la
partecipazione delle comunita' montane.
4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e
attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata
professionalita'.
5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta
le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte
rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione.
6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attivita' censuarie
previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5
agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province
autonome, nonche' dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province,
ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalita' in essi contenute.
7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate
delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento
delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti
inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.
Art. 7.
Operazioni censuarie
-
Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestivita',
efficienza, riservatezza e qualita', anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in
conformita' a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del
regolamento e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, lettera e),
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. L'ISTAT definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unita' di rilevazione.
Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, e'
comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante
il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1.
3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo
dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite
dall'ISTAT.
4. L'ISTAT, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare fasi della rilevazione
censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.
5. L'ISTAT puo' definire, per alcune particolari unita' di rilevazione, procedure
differenziate per la raccolta delle informazioni.
6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle
operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei comuni e delle CCIAA predispongono, per
i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento
complessivo dell'attivita' censuaria, in conformita' a quanto previsto dalle direttive
impartite dall'ISTAT. Detti uffici segnalano al prefetto o al sindaco eventuali
disfunzioni o irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza
ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7, ai fini del
monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale, altresi', dell'ufficio di
statistica dell'Unioncaniere e delle commissioni tecniche di censimento istituite dalle
regioni e dalle province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6,
comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di
programmazione in materia di agricoltura.
7. I prefetti ed i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto
dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
Art. 8.
Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole
1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalita'
indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende
agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel...
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