DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 ottobre 2010, n. 37 - Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto adige n. 44/I-II del 2 novembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1749 del 25 ottobre 2010;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

  1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52 e' cosi' sostituito:

    '1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purche' non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

    impianti biogas 0,3 MW potenza nominale;

    impianto di riscaldamento da massa biologica 1,0 MW potenza nominale;

    impianti di cogenerazione a biomassa 1,0 MW potenza elettrica nominale;

    pannelli solari termici 30 m2 superficie pannelli (solo se tale superficie non puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere).

  2. Impianti eolici ed impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.

  3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0

    MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.'.

    Art. 2

    L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e' cosi' sostituito:

    '1. Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti, a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e delle aree, salva la valutazione di cui all'art. 1 comma 1.

  4. Nelle zone residenziali sono ammessi impianti di cogenerazione a biomassa solo se azionati dalla richiesta termica e quando e' assicurato l'utilizzo del calore prodotto.

  5. Per l'installazione di pannelli fotovoltaici valgono le seguenti disposizioni:

    1. e' vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici soggetti alla tutela dei beni culturali;

    2. l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici nelle zone residenziali A e' soggetta al parere positivo della Ripartizione provinciale Beni...

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