L'esecuzione delle sentenze tributarie

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine359-368
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11.1 Pagamento del tributo in pendenza del processo
L’art. 68 del D.lgs. n. 546/1992, sancisce il principio della provvisoria
esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie, al fine di garan-
tire l’effettività della riscossione dei tributi nel caso di soccombenza del
contribuente, ovvero l’integrità patrimoniale dello stesso nell’ipotesi di
accoglimento del ricorso.
Il primo comma dell’articolo in esame, ammette la riscossione fra-
zionata del tributo885 e commisura il soddisfacimento della pretesa era-
riale all’esito del processo nei diversi gradi di giudizio. Più in dettaglio,
quando è prevista la riscossione frazionata del tributo, anche in deroga
a quanto stabilito nelle singole leggi d’imposta, il ricorrente che sia ri-
sultato totalmente o parzialmente soccombente, deve versare: 1) dopo
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ri-
corso, due terzi della maggiore imposta accertata con i relativi interessi,
nonché i due terzi delle sanzioni amministrative irrogate886; 2) dopo la
sentenza della Commissione Tributaria che accoglie parzialmente il ri-
corso, l’intero ammontare del tributo risultante dalla stessa sentenza,
con i relativi interessi e, comunque, nei limiti di due terzi dell’importo
del tributo controverso, nonché le relative sanzioni amministrative; 3)
dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, l’intero im-
porto del tributo determinato nella sentenza stessa, maggiorato dei re-
885
La disposizione in esame deve essere letta congiuntamente all’art. 19, comma 1, del D.
lgs. n. 472/1997: “In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è pre-
vista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario”. Dun-
que, la riscossione frazionata delle sanzioni amministrative, avviene solo a seguito di una sen-
tenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinga, totalmente o parzialmente, il ri-
corso.
886
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 472/1997: “La somma irrogata a titolo di sanzione
non produce interessi”.
CAPITOLO 11
L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE

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