LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1156 - Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948

Coming into Force18 Marzo 1950
Published date18 Marzo 1950
Enactment Date15 Dicembre 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/03/18/049U1156/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.65 del 18-03-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Unito relativo ai trasporti aerei tra i rispettivi territori concluso a Roma il 25 giugno 1948 ed il relativo scambio di Note.

Art 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'art. 15 dell'Accordo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Accordo

ALLEGATO

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito relativo ai trasporti aerei fra i rispettivi territori.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, entrambi aderenti alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944,

desiderando concludere un accordo inteso

a istituire e regolare su base di reciprocita' i servizi aerei che collegano il territorio del Regno Unito e quello della Repubblica italiana o che attraversano tali territori,

e a sostituire gli accordi provvisori attualmente esistenti tra i due Governi,

hanno convenuto quanto segue:

Art 1

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

  1. "la Convenzione" significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'art. 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli allegati stessi o della Convenzione in base agli articoli 90 e 94 di essa;

  2. "autorita' aeronautiche" significa, nel caso del Regno Unito, il Ministro dell'Aviazione civile, o ogni persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministro o funzioni simili e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'Aviazione civile e del Traffico aereo o ogni persona o Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero o funzioni simili;

  3. "impresa" significa ogni impresa di trasporto aereo che offra od eserciti un servizio aereo internazionale;

  4. "impresa designata" significa una impresa che le autorita' aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente come la impresa da essa Parte designata in conformita', dell'art. 3 del presente Accordo per le rotte specificate nella detta notifica;

  5. "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "fermata per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato loro attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art 2

Agli effetti del presente Accordo, gli articoli 11, 13, 15, 24, 31, 32, 33 e 83 della Convenzione, nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti a norma del presente Accordo, continueranno ad avere vigore fra le Parti Contraenti nella loro attuale forma e contenuto, come se fossero parte integrante del presente Accordo per tutta la sua durata. Qualora, tuttavia, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica dei predetti articoli che sia entrata in vigore ai sensi dell'art. 94 della Convenzione, gli articoli cosi' modificati continueranno ad avere vigore per la residua durata del presente Accordo.

Art 3
  1. - Ciascuna Parte Contraente designera' per iscritto all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate nella tabella ad esso allegata (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate").

  2. - Appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'art. 4 del presente Accordo, concedera' senza indugio alle imprese di trasporto aereo designate il relativo permesso di esercizio.

  3. - Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere ad una impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, in conformita' delle disposizioni della Convenzione.

  4. - Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, una impresa di trasporto aereo cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare l'esercizio dei servizi convenuti in qualsiasi momento.

Art 4
  1. - Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non dare o di revocare la concessione ad una impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprieta' di detta impresa o l'effettivo controllo di essa non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.

  2. - Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Art 5
  1. - Subordinatamente all'osservanza, delle disposizioni del presente Accordo, le imprese designate da, ciascuna delle Parti Contraenti...

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