Esecuzione

AutoreIsabella Iaselli
Pagine1099-1170
LIBRO X
ESECUZIONE
TITOLO I
GIUDICATO
Il Libro in esame si occupa della fase dell’esecuzione penale, diretta a dare attuazione
alla pronuncia del giudice, dopo che la stessa è divenuta irrevocabile, acquistando forza di
giudicato (Di Ronza).
Con il termine giudicato si fa riferimento all’accertamento giurisdizionale definitivo
contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile.
Esso trova il suo fondamento nell’esigenza di conferire certezza e stabilità alle situazio-
ni giuridiche processualmente acquisite nell’interesse di tutti: la collettività, nel giudicato,
ritrova la pace sociale ed il rispetto dell’ordinamento dopo la perpetrazione del reato, e l’in-
dividuo vi rinviene la sicurezza dei propri diritti, la quale si risolve in una garanzia di
libertà (De Luca).
Invero, il giudizio si presenta come lo strumento primario, necessario ed esclusivo per
l’attuazione del diritto materiale e la sentenza, una volta concluso il processo penale,
acquista rilevanza come fatto giuridico, ovvero diviene il presupposto di determinati effet-
ti previsti dalla legge, tra i quali la preclusione di un secondo giudizio penale.
Si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale.
Il primo opera nell’ambito del medesimo processo, fissando il momento dell’irrevocabi-
lità della decisione per impedire una pluralità indefinita di sentenze (648), mentre il
secondo opera al di fuori del processo, evitando un’illimitata pluralità di processi sulla
medesima questione (649).
Altra dottrina (Lozzi) indica, con l’espressione “giudicato formale”, le sentenze proces-
suali divenute irrevocabili, mentre il giudicato sostanziale è riferito solo alle sentenze con-
tenenti un accertamento sul merito dell’imputazione; secondo tale impostazione, il prin-
cipio che accomuna le due categorie è unico: estinzione del potere del giudice di decidere
sul medesimo oggetto.
In definitiva, può concludersi nel senso che l’espressione “giudicato formale” mette in
luce l’immutabilità della decisione, derivante dal venir meno del potere del giudice di pro-
nunciare sul medesimo oggetto, ed ha la funzione di assicurare la definitività delle situa-
zioni giuridiche, mentre l’espressione “giudicato sostanziale” evidenzia l’autorità e la vin-
colatività della decisione giurisdizionale, che viene intesa alla stregua di un atto normati-
vo, seppure di carattere giudiziario.
Con riferimento al giudicato sostanziale, autorevole dottrina (Conso) sostiene che la
sentenza, nei sistemi in cui le si attribuisce un alone d’inviolabile sacralità, in omaggio
all’esigenza di assicurare massimo prestigio alla giustizia penale, espande i propri effetti
oltre i limiti fissati dal processo di origine, e ciò prescindendo dalle ragioni individuali dei
cittadini, ai quali viene preclusa la possibilità di ottenere una diversa valutazione in pro-
cedimenti diversi (651-654).
648 • Libro X - Esecuzione 1100
648• Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è
ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutil-
mente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la
dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabi-
le dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissi-
bile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la di-
chiara inammissibile.
1 • IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE…
Il momento finale del processo penale coinci-
de con quello in cui la sentenza del giudice
acquista la forza dell’irrevocabilità.
In tal senso, l’espressione passaggio in giudi-
cato viene usata per indicare la data in cui la
pronuncia non è più soggetta a mezzi di impu-
gnazione; si parla altresì di giudicato formale,
in quanto si fa riferimento alle modalità attra-
verso le quali si giunge al giudizio irrevocabi-
le.
Invero, sul punto il legislatore distingue tra
sentenze e decreti.
Quanto alle sentenze si osserva che (cfr. Cass.,
I, 30-10-1990):
- la sentenza pronunciata dal giudice di primo
grado passa in giudicato quando non è stata
impugnata da nessuna delle parti interessate
nei termini consentiti, oppure quando l’atto di
impugnazione è stato dichiarato inammissibi-
le con ordinanza/sentenza confermata in
Cassazione, ovvero quando, a seguito di appel-
lo e/o ricorso in Cassazione, la medesima sen-
tenza è stata confermata;
- la sentenza pronunciata in grado d’appello
passa in giudicato quando avverso la stessa
non viene presentato ricorso in Cassazione
ovvero quando la Corte di cassazione rigetta il
ricorso o lo dichiara inammissibile.
2 • … E DEI DECRETI
Regole analoghe, ovviamente adattate alla
particolare disciplina prevista per l’istituto,
sono fissate per il decreto penale di condanna;
questo diviene irrevocabile nel momento in cui
non è più possibile presentare opposizione per
decorso del termine o per altra causa di inam-
missibilità dichiarata con ordinanza non impu-
gnabile o confermata in Cassazione.
3 • ECCEZIONI ALL’INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO
L’irrevocabilità, che costituisce l’effetto princi-
pale del giudicato formale, consiste nella non
modificabilità dell’accertamento contenuto
nella pronuncia del giudice. In tal senso viene
affermato il principio dell’intangibilità del giu-
dicato, principio cardine del nostro sistema, il
quale tuttavia, rispetto al rigore delle norme
del codice abrogato, attualmente ammette
delle eccezioni nell’interesse dei cittadini; si
pensi all’istituto della revisione (629),
richiamato dal legislatore al 1° comma ed
attualmente previsto anche in senso peggiora-
tivo per l’imputato nel caso della revisione
anomala consentita dall’art. 8, 3° comma,
della l. 12-7-1991, n. 203, che consente di
riformare la sentenza di condanna passata in
giudicato determinando una pena più severa,
quando le attenuanti previste per il collabora-
tore di giustizia nei processi di mafia siano
state applicate per effetto di false o reticenti
dichiarazioni.
Inoltre, una sia pur limitata possibilità di inci-
dere sul giudicato è riservata altresì al giudice
della esecuzione nei casi di cui all’art. 671.
1101 Titolo I - Giudicato 649
Particolari adempimenti, a seguito della formazione del giudicato, sono posti a
carico della cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile,
dagli artt. 27 e 28 del Regolamento per l’esecuzione del codice di rito, adottato con
d.m. 30-9-1989, n. 334, alla cui lettura si rinvia.
649• Divieto di un secondo giudizio
1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti
irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il me-
desimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il
grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in
ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
1 • DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO
Il principio dell’irrevocabilità, volto ad affer-
mare l’incontestabilità del provvedimento giu-
diziario, dà vita altresì alla regola secondo la
quale l’imputato non può essere sottoposto ad
un secondo giudizio per il medesimo fatto
(regola del
ne bis in idem
).
È evidente che la regola costituisce il logico
corollario del giudicato inteso come fatto sto-
rico acquisito, dal quale discendono una serie
di effetti giuridici che solo in via eccezionale
possono essere posti in discussione attraverso
il meccanismo della revisione (629 e ss.).
Invero, se non vi fosse il divieto del secondo
giudizio, attraverso processi successivi nei
confronti del medesimo imputato per la mede-
sima vicenda sarebbe possibile modificare di
continuo la valutazione della responsabilità,
determinando grave incertezza per l’imputato
e per la collettività.
In altri termini sarebbe posto nel nulla il valo-
re del passaggio in giudicato della sentenza o
del decreto di condanna.
Il medesimo legislatore, tuttavia, distingue tra
sentenze che pronunciano nel merito della
responsabilità e sentenze di non doversi pro-
cedere; difatti, sono sottratte all’efficacia pre-
clusiva del giudicato la sentenza che dichiara
estinto il reato per morte dell’imputato, qualo-
ra in un secondo momento risulti che la morte
dell’imputato è stata erroneamente dichiarata
(69, 2° comma), e la sentenza di proscio-
glimento per difetto di una condizione di pro-
cedibilità, ove la condizione successivamente
venga ad esistere (345).
Deve osservarsi che la sentenza di prosciogli-
mento, divenuta irrevocabile, ha senza dubbio
valore di accertamento quanto alla mancanza
della condizione cui è subordinato l’esercizio
dell’azione penale, ma, d’altra parte, il dato pro-
cessuale può mutare e, quindi, è fatta salva l’in-
staurazione di un nuovo processo al mutare
delle condizioni. Ad esempio, l’imputato pro-
sciolto non può essere sottoposto ad un nuovo
giudizio, sulla base dei medesimi atti proces-
suali, sul presupposto che sia sussistente la
querela in precedenza ritenuta mancante, ma si
deve dare avvio ad un nuovo processo se, in un
momento successivo, la querela viene ritual-
mente presentata nei termini; analogo ragiona-
mento vale per il proscioglimento pronunciato
sulla base di un dato (morte dell’imputato) rive-
latosi poi non rispondente alla realtà.
2 • PRESUPPOSTI DEL NE BIS IN IDEM
Dal divieto del secondo giudizio discende l’ob-

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