L'esecutività della statuizione sulle spese legali nel processo penale di primo grado

AutoreIvan Borasi
Pagine504-505
504
dott
5/2013 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
L’ESECUTIVITÀ DELLA
STATUIZIONE SULLE SPESE
LEGALI NEL PROCESSO PENALE
DI PRIMO GRADO
di Ivan Borasi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Gli studi processual-civilistici. 3. La disciplina
nel processo penale. 4. Conclusioni.
1. Premessa
Il prof‌ilo dell’esecutività delle statuizioni in materia di
spese legali nel processo penale è argomento poco trattato
sia in dottrina che in giurisprudenza; tale circostanza si
scontra peraltro con la quotidianità di tali pronunce, e le
conseguenti problematiche applicative.
Nella soluzione alla quaestio iurisdi riferimento è in-
dispensabile sì un approccio di sistema, temperato però
dall’evidenziazione delle peculiarità di disciplina di cui è
intrisa la sedes materiae.
2. Gli studi processual-civilistici
Tradizionalmente sono la dottrina e la giurisprudenza
legate al processo civile ad aver effettuato approfondi-
menti sull’argomento, seppure in relazione al proprio am-
bito di competenza, in particolare quindi con riferimento
all’art. 282 c.p.c. ante e post sostituzione ex art. 33 legge
n. 353 del 1990.
Con tale modif‌ica normativa si è statuita la provvisoria
esecuzione ex lege delle sentenze del giudice civile di pri-
mo grado, ribaltando il precedente ed opposto principio.
La discussione principalmente verteva e verte in ordine
alla sorte della pronuncia sulle spese legali in caso di
rigetto della domanda attorea, di pronunce costitutive o
dichiarative.
La tesi prevalente in dottrina (1) e giurisprudenza (2)
vede tutte le statuizioni condannatorie delle sentenze civili
relative alle pronunce sulle spese legali provvisoriamente
esecutive ex art. 282 c.p.c., e ciò a prescindere dalla natura
della statuizione presupposto della domanda principale.
Viene sostanzialmente negata valenza accessoria al capo
sulle spese rispetto alla natura ed effetti della domanda
principale, attribuendo funzione autonoma alla generale
clausola di cui al vigente art. 282 c.p.c., con conseguente
automatica esecutività della statuizione condannatoria
sulle spese legali che da essa deve conseguire.
In altre parole, la condanna al pagamento delle spese
legali della parte soccombente viene vista come autono-
ma, in quanto comunque condannatoria, agli effetti della
generale disciplina di cui al “nuovo” art. 282 c.p.c..
Diversamente, sotto l’impero del “vecchio” art. 282
c.p.c., la tesi di una parte della dottrina (3) e della giuri-
sprudenza prevalente (4) vedeva come elemento fondante
per la soluzione della vexata quaestioil criterio dell’acces-
sorietà della pronuncia sulle spese rispetto alla natura
della domanda principale, ed alla clausola di esecutività
corrispondente. Id est si riteneva che in un sistema basato
sulla presunzione di non esecutività, solo in caso di effet-
tiva applicazione della clausola de qua, laddove peraltro
possibile per la natura della pronuncia principale, o per
disposizione di legge, si poteva ritenere l’esecutività della
pertinente condanna al pagamento delle spese legali della
parte soccombente. Tale esecutività doveva poi ritenersi
automatica, vale a dire a prescindere dalla domanda spe-
cif‌ica in ordine alla statuizione sulle spese.
3. La disciplina nel processo penale
La disciplina legata al processo penale è contenuta ne-
gli art. 540, 541, oltreché 542 c.p.p. (5), i quali disegnano
un sistema certamente molto vicino a quello civilistico
ante art. 33 legge n. 353 del 1990, seppure con qualche
peculiarità di materia.
Innanzitutto qui non rileva il prof‌ilo problematico della
natura della domanda principale, dovendo essere sempre
di condanna ex art. 541 comma 1 c.p.p., quanto il possibile
rapporto di accessorietà con l’eventuale esecutività della
condanna per le restituzioni e il risarcimento del danno
stricto sensu.
Nel processo penale, infatti, il capo civile di condanna
specif‌ica può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo
dal giudice, nell’ipotesi di cui all’art. 540 comma 1 c.p.p., o
ritenersi tale ex lege, nel diverso caso previsto all’art. 540
comma 2 c.p.p..
Tale disciplina deve portare a considerare i principi
espressi in ordine alla parallela situazione civilistica, le-
gata al “vecchio” art. 282 c.p.c., applicabili in via generale,
salve alcune precisazioni legate a peculiarità di disciplina
positiva. Funditus, deve ritenersi che l’accessorietà delle
statuizioni in ordine alle spese, rispetto al capo di con-
danna specif‌ica civilistica, debba permettere l’esecutività
“derivata” anche di queste (6); ciò però non in via auto-
matica.
La peculiarità sul punto espressa dalla disciplina pro-
cessual-penalistica è data dal fatto che la condanna alle
spese qui non verte sul capo principale, penale, bensì su un
capo accessorio ad un capo secondario ed eventuale; tale
natura deve portare a ritenere comunque necessaria una
domanda specif‌ica (7) di estensione dell’esecutività, ri-
chiesta in via principale con la domanda civilistica in senso
proprio, anche alle spese legali. In subiecta materia quindi,
solo in caso di condanna civilistica principale esecutiva, ed
a seguito di domanda specif‌ica di estensione di tale valenza
anche alle pronunce di condanna alla rifusione delle spese
legali della parte civile ex art. 541 comma 1 c.p.p. (8), deve
ritenersi valevole in concreto il principio di accessorietà
espresso in materia processual-civilistica (9).

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