CIRCOLARE 21 maggio 1998, n.21 - Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998 in attuazione del regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi

AZIENDA DI STATO

PER GLI INTERVENTI

NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 21 maggio 1998, n. 21.

Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva

per la campagna di commercializzazione 1997/1998 in attuazione del

regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi

regolamenti modificativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, che ha avuto

inizio il 1 novembre 1997 ed avra' termine il 31 ottobre 1998, i

conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in

conformita' a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a

decorrere dal 1 luglio 1998 e fino al 31 ottobre 1998 presso i centri

di intervento ubicati nel territorio nazionale e riportati

nell'allegata tabella A.

Art. 2.

E' ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui

al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti

indicati nella tabella B annessa al presente atto disciplinare, ad

eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurita'

superiore all'1%.

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento e'

limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in

acido oleico, non superiore al 6%.

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto

all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite

di unica qualita' non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o

giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo

comma del presente articolo, la sua qualita' di primo proprietario

dell'olio prodotto.

L'olio di oliva puo' essere offerto all'intervento anche dalle

organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai

sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di

tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto

nella Comunita' che sia scortato dai seguenti documenti:

A) per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei

fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti

di frantoio, dal quale risultino la quantita' delle olive molite e la

quantita' di olio ottenutoin nome e per conto del produttore oleicolo

nonche', nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato

ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA

comprovanti tale acquisto;

B) per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione

del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che

la quantita' di olio offerta all'intervento e' stata prodotta dai

soci olivicoli, per quantita' riferite ad ogni socio nonche' estratto

notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti

dagli esercenti di frantoio;

C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva

di notorieta' attestante che i quantitativi di olio offerto

all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o

sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli

del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio

offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche

le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro

di lavorazione delle olive puo' essere sostituito da copia notarile

della "dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di

olio" (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore

olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero

per le politiche agricole.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in

ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita

del prodotto (indicato nella tabella C annessa al presente atto

disciplinare, distintamente per qualita' di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare e' quello in vigore il giorno

della presa in carico del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa

non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed e'

calcolato sulla quantita' di olio consegnata all'intervento previa

detrazione del peso di acqua e di impurita' eccedente lo 0,2%.

Quando la consegna e' effettuata nel centro designato

dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato

nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore

presso il quale e' effettuata la consegna si trova in localita'

diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene

conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione

o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il

venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in

relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, e'

calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di

trasporto che il venditore e' tenuto a consegnare all'assuntore,

nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla

maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere

oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. - Via

Palestro, 81 - 00185 Roma.

Tale domanda, conforme all'allegata tabella D, potra' essere

inviata anche a mezzo fax (n. 4451940).

L'Azienda, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472

/85, provvedera' sollecitamente ad indicare il magazzino ove potra'

essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovra'

consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a

corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o

denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura

dell'attivita' svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di

produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantita' e qualita'

di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione

del magazzino di giacenza dell'olio offerto.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreche' ricorrano le

condizioni di ammissibilita' della vendita indicate nel precedente

art. 2, sara' effettuata dall'Azienda non appena conosciuto l'esito

degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del

presente articolo.

La quantita' di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a

cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino

dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino

deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua

assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende

senz'altro delegato alla consegna medesima.

A tali operazioni dovra' presenziare l'organismo preposto per il

controllo.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta

provvisoria della quantita' di merce consegnata, redatta secondo il

modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in

contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti

della qualita', della quantita' e delle caratteristiche della merce

medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta e' accettata soltanto

allorche' l'A.I.M.A.:

  1. relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha

    verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III,

    VIII, IX, XA, XB e XI del regolamento CEE 2568/91, e successive

    modifiche, che le loro caratteristiche chimicofisiche siano conformi

    a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva

    vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto

    regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a

    quelle definite nell'allegata tabella B. L'esame delle

    caratteristiche organolettiche e' effettuato in base al metodo

    indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91 e successive

    modifiche. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche

    chimico -fisiche;

  2. relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato,

    avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII

    e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, e successive modifiche,

    che le sue caratteristiche fisicochimiche siano conformi a quelle

    indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio

    d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento.

    Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da

    laboratori pubblici, attrezzati ed abilitati secondo la normativa

    vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e

    dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.

    Se oggetto di consegna e' l'olio di oliva vergine...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT