CIRCOLARE 21 maggio 1998, n.21 - Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998 in attuazione del regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO
CIRCOLARE 21 maggio 1998, n. 21.
Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva
per la campagna di commercializzazione 1997/1998 in attuazione del
regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi
regolamenti modificativi.
Art. 1.
Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, che ha avuto
inizio il 1 novembre 1997 ed avra' termine il 31 ottobre 1998, i
conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in
conformita' a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a
decorrere dal 1 luglio 1998 e fino al 31 ottobre 1998 presso i centri
di intervento ubicati nel territorio nazionale e riportati
nell'allegata tabella A.
Art. 2.
E' ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui
al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti
indicati nella tabella B annessa al presente atto disciplinare, ad
eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurita'
superiore all'1%.
In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento e'
limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in
acido oleico, non superiore al 6%.
L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto
all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite
di unica qualita' non inferiori a 20 tonnellate.
Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o
giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo
comma del presente articolo, la sua qualita' di primo proprietario
dell'olio prodotto.
L'olio di oliva puo' essere offerto all'intervento anche dalle
organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai
sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di
tali organizzazioni.
Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto
nella Comunita' che sia scortato dai seguenti documenti:
A) per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei
fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti
di frantoio, dal quale risultino la quantita' delle olive molite e la
quantita' di olio ottenutoin nome e per conto del produttore oleicolo
nonche', nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato
ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA
comprovanti tale acquisto;
B) per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione
del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che
la quantita' di olio offerta all'intervento e' stata prodotta dai
soci olivicoli, per quantita' riferite ad ogni socio nonche' estratto
notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti
dagli esercenti di frantoio;
C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva
di notorieta' attestante che i quantitativi di olio offerto
all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o
sono costituiti da olio trattenuto come molenda.
Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli
del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio
offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche
le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.
Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro
di lavorazione delle olive puo' essere sostituito da copia notarile
della "dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di
olio" (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore
olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero
per le politiche agricole.
Art. 3.
Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in
ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita
del prodotto (indicato nella tabella C annessa al presente atto
disciplinare, distintamente per qualita' di prodotto).
Il tasso di conversione da applicare e' quello in vigore il giorno
della presa in carico del prodotto.
Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa
non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed e'
calcolato sulla quantita' di olio consegnata all'intervento previa
detrazione del peso di acqua e di impurita' eccedente lo 0,2%.
Quando la consegna e' effettuata nel centro designato
dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato
nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore
presso il quale e' effettuata la consegna si trova in localita'
diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene
conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione
o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il
venditore.
La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in
relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, e'
calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di
trasporto che il venditore e' tenuto a consegnare all'assuntore,
nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla
maggiore o minore distanza.
Art. 4.
Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere
oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. - Via
Palestro, 81 - 00185 Roma.
Tale domanda, conforme all'allegata tabella D, potra' essere
inviata anche a mezzo fax (n. 4451940).
L'Azienda, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472
/85, provvedera' sollecitamente ad indicare il magazzino ove potra'
essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovra'
consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a
corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.
La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o
denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura
dell'attivita' svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di
produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantita' e qualita'
di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione
del magazzino di giacenza dell'olio offerto.
L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreche' ricorrano le
condizioni di ammissibilita' della vendita indicate nel precedente
art. 2, sara' effettuata dall'Azienda non appena conosciuto l'esito
degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del
presente articolo.
La quantita' di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a
cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino
dell'assuntore, non scaricata.
Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino
deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua
assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende
senz'altro delegato alla consegna medesima.
A tali operazioni dovra' presenziare l'organismo preposto per il
controllo.
All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta
provvisoria della quantita' di merce consegnata, redatta secondo il
modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in
contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti
della qualita', della quantita' e delle caratteristiche della merce
medesima.
Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta e' accettata soltanto
allorche' l'A.I.M.A.:
-
relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha
verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III,
VIII, IX, XA, XB e XI del regolamento CEE 2568/91, e successive
modifiche, che le loro caratteristiche chimicofisiche siano conformi
a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva
vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto
regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a
quelle definite nell'allegata tabella B. L'esame delle
caratteristiche organolettiche e' effettuato in base al metodo
indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91 e successive
modifiche. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche
chimico -fisiche;
-
relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato,
avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII
e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, e successive modifiche,
che le sue caratteristiche fisicochimiche siano conformi a quelle
indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio
d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento.
Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da
laboratori pubblici, attrezzati ed abilitati secondo la normativa
vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e
dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.
Se oggetto di consegna e' l'olio di oliva vergine...
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