Esdebitazione e concordato fallimentare

AutoreGuido Uberto Tedeschi
Pagine1471-1483
Guido Uberto Tedeschi
Esdebitazione e concordato fallimentare
S: 1. Osservazioni generali. – 2. Presupposto soggettivo. – 3. Presupposti oggettivi. – 4. Il proce-
dimento. – 5. Il decreto di esdebitazione. Eetti. – 6. Ambito di applicazione. Eetti dei concordati.
1. Con la riforma sono stati abrogati gli artt. 142-145 l. fall. sulla riabilitazione ci-
vile del fallito, non più occorrente poiché, per quanto ancora esistenti, le c.d. “incapacità
personali”, o meglio eetti personali del fallimento, vengono meno ora con la chiusura
del fallimento, mentre, anteriormente alla riforma, avevano termine con la revoca della
sentenza dichiarativa di fallimento oppure con la sentenza di riabilitazione. Infatti l’art.
120, comma 1°, l. fall. stabilisce che con la chiusura cessano gli eetti del fallimento sul
patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti
al fallimento, mentre il successivo comma 3° stabilisce che (con la chiusura) i creditori
riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale ed interessi, salvo quanto previsto dagli artt. 142 ss.
Pertanto, mentre non occorre alcun altro provvedimento per fare terminare le c.d.
incapacità personali derivanti dal fallimento per il fallito poiché esse vengono meno con
la chiusura del fallimento, i creditori hanno possibilità di agire nei confronti del fallito
per quanto non siano stati soddisfatti in sede fallimentare. L’esdebitazione serve ad eli-
minare la facoltà dei creditori di agire nei confronti del debitore già fallito, come risulta
dagli artt. 142-144 l. fall., norme richiamate dalle ricordate disposizioni dell’ultima par-
te del comma 3° del precedente art. 120.
É quindi chiara la dierenza tra riabilitazione civile del fallito, che poneva termine alle
c.d. incapacità personali, ed eetti del decreto di esdebitazione, che dichiara inesigibili nei
confronti del debitore già fallito i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente1.
É stata così introdotta l’esdebitazione, che ha vari elementi in comune con istituti
da tempo esistenti in altri ordinamenti2.
Con l’esdebitazione, denita un “benecio” per il debitore (art. 142 l. fall.), l’ex-falli-
to viene liberato dai debiti residui non soddisfatti nel corso del fallimento; viene quindi
realizzato l’interesse del debitore alla liberazione dai debiti esistenti al momento della chiu-
sura del fallimento, al ne, secondo la Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 5 del 2006, di
recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azze-
rate tutte le posizioni debitorie. In sostanza con l’esdebitazione si vuole attribuire un bene-
cio al debitore “onesto, ma sfortunato” come si aermava, però in sostanza impropria-
1 S, La esdebitazione della nuova legge fallimentare, in Dir.fall., 2007, I, 31.
2 Sui quali v. G, L’esdebitazione, in La riforma fallimentare – Collana diretta da Luciano Panzani, Mila-
no, 2008, 55 ss. e L’esdebitazione: evoluzione storica, proli sostanziali, procedurali e comparatistici, in Tratta-
to di diritto delle procedure concorsuali, diretto e coordinato da Umberto Apice, La procedura fallimentare, II,
Torino, 2010, p. 653 ss.; C. F, L’esdebitazione, in Fallimento, 2005, 1085 ss.; F S, L’esde-
bitazione del fallito: la prima bocciatura della Corte costituzionale, in Nuove leggi civ. comm., 2008, 1237 ss.

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