DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 127 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l''esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (11G0176)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per il 1991) e in particolare l'articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 98/81/CE" che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14, comma 7, lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) e' organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio superiore di sanita' - della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale,ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e - in particolare - l'articolo 170-bis, comma 1, nel quale il Comitato e' individuato quale organo consultivo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilita' delle invenzioni biotecnologiche;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all' approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale, e, in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i quali il Comitato e' stato individuato quale organo di garanzia per "l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio";

Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilita' della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta' religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica;

Preso atto che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha, conclusivamente, ritenuto che "mentre e' ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al piu' tardi dopo una proroga biennale della loro attivita' (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni" (articolo 68, comma 1);

Considerato che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha, altresi', ricondotto l'istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra 1'Italia e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso nell'Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che e' da escludere in radice la possibilita' di soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente;

Considerato che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e' stato istituito in adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;

Considerato che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di competenza del tutto precipui e specialistici e di elevato livello scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, non fosse gia' all'epoca dovuto poiche' il presente organismo era da ritenersi sottratto all'operativita' dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del...

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