Esclusa la giurisdizione italiana sulle domande risarcitorie proposte contro la Germania per i crimini contro l'umanità commessi dal Terzo Reich

AutoreFederico Piccichè
Pagine1156-1157
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giur
11/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ESCLUSA LA GIURISDIZIONE
ITALIANA SULLE DOMANDE
RISARCITORIE PROPOSTE
CONTRO LA GERMANIA PER
I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ
COMMESSI DAL TERZO REICH
di Federico Piccichè
Il 26 giugno 2009 il Tribunale Militare di Roma condan-
nava all’ergastolo nove cittadini tedeschi, che nell’anno
1944 facevano parte come uff‌iciali e sottouff‌iciali del 16°
Reparto Ricognitori Corazzati della XVI Divisione S.S., in
quanto ritenuti responsabili dell’eccidio di circa 350 civili,
fra i quali vi erano donne, anziani e bambini.
Il 20 aprile 2011 la Corte Militare di Appello riformava
parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo uno
degli imputati per non aver commesso il fatto, dichiarando
non doversi procedere nei confronti di altri quattro impu-
tati perché il reato loro ascritto era estinto per morte del
reo e confermando nel resto la sentenza impugnata.
La Repubblica Federale di Germania impugnava la sen-
tenza della Corte territoriale, limitatamente alle statuizio-
ni attinenti la sua condanna come responsabile civile.
Con la sentenza che si annota, la Prima Sezione Penale
della Corte Suprema di Cassazione def‌inisce il giudizio di
legittimità introdotto dall’impugnazione della Germania.
La decisione è di estremo interesse perché si confronta
con altri importanti arresti, fra cui la sentenza n. 5044 delle
Sezione Unite Civili dell’11 marzo 2004 (1) e, soprattutto,
con la fondamentale sentenza resa il 3 febbraio 2012 dalla
Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja (2) , che avrà la
forza di convincere i giudici di legittimità, pur con qualche
riserva critica, della necessità di annullare senza rinvio la
sentenza impugnata dallo Stato tedesco, con riguardo ai
capi relativi al risarcimento dei danni posti a suo carico.
La sentenza in disamina affronta il controverso tema
della immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di altro
Stato e lo decide secondo le linee ermeneutiche tracciate
dalla Corte Internazionale di Giustizia con la pronuncia
del 3 febbraio 2012.
In particolare, il problema da risolvere consisteva nello
stabilire se la giurisdizione italiana poteva conoscere delle
domande risarcitorie proposte contr o la repubblica fede-
rale di Germania a fronte di “attività jure imperii ritenute
lesive dei valori fondamentali della persona o integranti
crimini contro l’umanità”.
I Giudici di legittimità affrontano l’argomento prenden-
do le mosse dalla importante sentenza delle Sezioni Unite
Civili n. 5044 dell’11 marzo 2004, che aveva escluso che
uno Stato estero possa considerarsi immune dalla giuri-
sdizione civile, quando ponga in essere atti jure imperii
integranti gravi violazioni dei diritti umani.
Il principio era stato poi ribadito nel 2008 da una serie
di altri provvedimenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità italiana,
dunque, precedente alla pronunzia della Corte dell’Aja,
l’esercizio della sovranità da parte di uno Stato restava
insindacabile, a condizione, però, che esso non si tradu-
cesse in comportamenti gravemente lesivi della persona
umana, perché in questo caso agli atti jure imperii, conf‌i-
gurabili come crimini contro l’umanità, non sarebbe stata
estensibile l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati
stranieri.
La potestà di imperio di uno Stato non è illimitata e
sconf‌ina nella prevaricazione illegittima, rilevante sul pia-
no della responsabilità civile, se consiste nella adozione di
“condotte illecite disumane che segnano il punto di rottu-
ra dell’esercizio tollerabile della sovranità nazionale”.
La regola dell’immunità deve soccombere al cospetto
della regola di rango superiore “che si concretizza nella
responsabilità anche degli Stati per la commissione di
crimini internazionali lesivi dei diritti fondamentali”.
Questo scenario, adesso, con l’avvento della pronuncia
del 3 febbraio 2012, viene rimesso in discussione.
Com’è noto, con quest’ultima decisione, la Corte Interna-
zionale di Giustizia ha affermato che l’Italia, con l’accoglie-
re in sede civile le domande proposte contro la Germania
per i crimini contro l’umanità commessi dal Reich tedesco
tra il 1943 e il 1945, aveva ingiustamente omesso di ricono-
scere allo Stato tedesco l’immunità, che invece gli sarebbe
spettata secondo il diritto internazionale, e ha dunque di-
sposto che la Repubblica italiana “promulgando l’opportuna
legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta,
avrebbe dovuto fare in modo che le decisioni dei suoi giudici
e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l’immunità
riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal di-
ritto internazionale fossero rese ineff‌icaci”.
Nel richiamare la motivazione della sentenza del 3 feb-
braio 2012, i Giudici di legittimità osservano che, secondo
la Corte dell’Aja, nessuna norma internazionale limita
l’immunità “per atti della forze armate straniere clas-
sif‌icati come jure imperii”, anche nel caso in cui lo Stato
straniero abbia gravemente violato i diritti fondamentali
dell’uomo.
E sebbene le norme che tutelano i diritti fondamentali
della persona abbiano natura di jus cogens, esse possono
tranquillamente coesistere, senza il rischio di un conf‌litto,
con le norme che regolano l’immunità dello Stato, che at-
tengono a prof‌ili diversi, di tipo strettamente procedurale.
A questo proposito, i Giudici di legittimità sottolineano
che “nell’ambito dell’analisi compiuta dalla Corte interna-

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