LEGGE 11 gennaio 2007, n. 1 - Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresi', con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.

4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati esterni, secondo le medesime modalita' previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacita' critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.

3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.

6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione puo' essere attribuita la lode dalla commissione.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la...

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