DECRETO 6 agosto 2009 - Procedura a livello nazionale per l''esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008. (09A10911)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, concernente modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Considerato che ai sensi dell'art. 38, par. 6, del reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni relative alla procedura nazionale preliminare per il conferimento della protezione delle DOP e IGP per conformarsi con le disposizioni dello stesso art. 38 entro il 1° agosto 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 49, par. 1, del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alle modifiche dei disciplinari, si applicano per analogia le richiamate disposizioni comunitarie previste per il conferimento della protezione, fatte salve le modifiche che non comportano alcuna modifica al documento unico, di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 49 del reg. (CE) n. 479/2008, per le quali si applica una procedura semplificata;

Considerato che ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alla cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, e che ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) 607/2008, relativamente alla conversione di una DOP a IGP, si applicano per analogia le disposizioni procedurali previste per il conferimento della protezione, fatte salve le opportune differenziazioni riguardanti le relative condizioni e modulistiche;

Considerato altresi' che ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 restano in vigore le disposizioni nazionali che non contrastano con lo stesso reg. (CE) n. 479/2008;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del citato reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione relative alle DOP e IGP di cui trattasi;

Considerato altresi' che ai sensi dell'art. 72, par. 1, del citato reg. (CE) n. 607/2009, a titolo transitorio ed a determinate condizioni, per le denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche riconosciute a livello nazionale, conformemente alla procedura di cui all'art. 38, par. 5, del reg. (CE) n. 479/2008, i relativi vini possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto pertanto di dover adottare, nelle more della modifica della citata legge n. 164/1992, le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria, a superamento delle disposizioni nazionali preesistenti e nel contempo attuando un'opportuna armonizzazione con le citate disposizioni nazionali che restano in vigore;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

    1. per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 37 del reg. CE n. 479/2008;

    2. per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    3. per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

    4. per Comitato, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Sezione interprofessionale, di cui all'art. 17 della legge n. 164/1992;

    5. quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di Origine Protetta» (DOP) ovvero «Indicazione Geografica Protetta» (IGP);

    6. per «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» (DOCG) e «Denominazione di Origine Controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 54, par. 1, lettera a) del reg. CE n. 479/2008, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.

    Art. 2.

    Soggetto richiedente

  2. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 e' qualunque Associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della legge n. 164/1992. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purche' rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione.

  3. L'Associazione di cui al comma 1 deve:

    1. essere costituita ai sensi di legge;

    2. avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;

    3. essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;

    4. fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata a livello Comunitario.

    Art. 3.

    Pluralita' di richieste per un'unica denominazione

  4. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per la stessa Denominazione la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.

    Art. 4.

    ...

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