DECRETO 3 Agosto 2007 - Modalita' erogative del contributo da riconoscere alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per gli anni 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto l'art. 1, comma 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di modifica del comma 7 del citato art. 50;

Vista la Convenzione siglata il 28 luglio 2006 e l'11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, attuativa dell'art. 1, comma 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il contributo per gli anni 2006 e 2007 da erogare per la rilevazione dei dati dalla ricetta medica;

Visto l'Accordo tra Stato e regioni e province autonome, sancito il 15 marzo 2007, concernente le modalita' erogative del contributo di cui all'art. 1, 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle verifiche di cui all'art. 1 della Convenzione siglata il 28 luglio 2006 e l'11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, trasmette a ciascuna regione e provincia autonoma, semestralmente, entro 60 giorni dal semestre di riferimento, un prospetto riepilogativo degli importi da anticipare o da versare a conguaglio ad ogni struttura di erogazione dei servizi sanitari, distinto per azienda sanitaria competente.

  2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, autorizzano le proprie aziende sanitarie al pagamento, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, degli importi del prospetto riepilogativo di cui al comma 1 e contestualmente comunicano alle medesime strutture di erogazione dei servizi sanitari gli stessi importi spettanti da inserire nella prima distinta contabile utile, ai fini della relativa liquidazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente.

  3. Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni e le province autonome comunicano al...

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