ORDINANZA 12 aprile 2008 - Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge n. 98/1985;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 1994;

Visto l'ordinanza 6 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 1997;

Vista l'ordinanza 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 1998

Vista l'ordinanza 5 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 22 settembre 1999;

Vista l'ordinanza 26 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante: «Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30;

Vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Vista la direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007, che modifica l'Allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, recepita dal decreto ministeriale del 28 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2007;

Vista la Decisione 2005/779/CE del 8 novembre 2005, che introduce nuove norme in materia di misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Decisione 2007/9/CE del 18 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Visto il documento SANCO/10543/2007 rev. 1, relativo alla modifica della Decisione 2005/779/CE concernente misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, del 9 gennaio 2008 e modificato in data 4 marzo 2008 con documento SANCO/10543/2007 rev. 2, votati all'unanimita' dai rappresentanti degli Stati membri nel corso del Comitato per la catena alimentare e la sanita' animale;

Vista la Decisione 2007/782/CE del 30 novembre 2007 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunita' a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e per gli anni successivi;

Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alle suddette norme;

Considerato che negli anni 2006 e 2007 c'e' stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino nelle regioni accreditate del nord Italia e che le aziende da ingrasso sono state la tipologia produttiva maggiormente interessata, si pone la necessita' di effettuare i controlli per malattia vescicolare a prescindere dall'indirizzo produttivo delle aziende;

Ritenuto opportuno effettuare una sorveglianza per la peste suina classica, malattia attualmente non presente sul territorio nazionale, ma presente in alcuni Stati membri e Paesi terzi;

Ordina:

Art. 1.

Obiettivi

  1. E' resa obbligatoria l'esecuzione, a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (di seguito denominate «regioni»), del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (di seguito denominata «MVS»), di cui all'Allegato II alla presente ordinanza (di seguito denominato «piano»).

  2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:

    1. il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di cui all'Allegato I alla presente ordinanza;

    2. il raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni prive della qualifica di cui alla lettera a);

    3. svolgimento annuale del piano di cui al comma 1.

  3. E' individuato un Piano di sorveglianza per la Peste suina classica fondato sul rilevamento dell'eventuale circolazione del virus della peste suina classica nella popolazione suina nazionale e monitoraggio della stessa nella popolazione selvatica di cinghiali.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini della presente ordinanza si intende per:

    1. azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;

    2. azienda da riproduzione: l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento, anche detto Sito 1;

    3. azienda da riproduzione a ciclo aperto: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;

    4. azienda da riproduzione a ciclo chiuso: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;

    5. azienda da ingrasso: cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione, anche detto Sito 3;

    6. stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello;

    7. centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

    8. regione accreditata per malattia vescicolare del suino: regione conforme ai requisiti di cui all'art. 3 e dove non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o di revoca;

    9. azienda accreditata per malattia vescicolare del suino: azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 4;

    10. CERVES: Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con sede a Brescia;

    11. CEREP: Centro di referenza nazionale per le pesti suine Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, con sede a Perugia;

    12. BDN: Banca dati nazionale, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

    Art. 3.

    Riconoscimento delle regioni

  5. Per regione accreditata per la malattia vescicolare del suino si intende la regione in cui:

    1. tutte le aziende presenti sono accreditate ai sensi dell'art. 4;

    2. sono state effettuate nell'anno precedente tutte le attivita' previste dal piano;

    3. non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica;

  6. L'elenco delle regioni accreditate per malattia vescicolare del suino, conforme alla decisione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni, e' riportato all'Allegato I;

  7. L'Allegato I puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della salute;

  8. Nel caso in cui vengano riscontrati focolai primari in piu' province e/o sia stato evidenziato il rischio...

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