LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 6 - Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarieta'».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attivita' produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attivita'.

  1. La Regione persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:

    1. una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

    2. una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

    3. il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 'Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarieta''.

  2. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.

    Art. 2

    Il commercio equo e solidale 1. Il commercio equo e solidale e' un'attivita' di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attivita' sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:

    1. il pagamento di un prezzo equo;

    2. misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualita' del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonche' a favore dello sviluppo della comunita' locale cui il produttore appartiene;

    3. il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

    4. la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

    5. l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

  3. La proposta contrattuale dell'acquirente e' accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, gli accordi previsti dal comma 1 ne danno espressamente atto, indicandone i motivi.

    Art. 3

    Il prezzo equo 1. Il prezzo...

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