Il sequestro e la confisca per equivalente nei reati tributari 'nazionali' e 'transnazionali' e la schermatura dei patrimoni

AutoreDomenico Frustagli
Pagine139-148
139
dott
Rivista penale 2/2013
DOTTRINA
IL SEQUESTRO E LA CONFISCA
PER EQUIVALENTE NEI REATI
TRIBUTARI “NAZIONALI”
E “TRANSNAZIONALI”
E LA SCHERMATURA
DEI PATRIMONI
di Domenico Frustagli
SOMMARIO
1. Il sequestro preventivo. 2. Il “sequestro equivalente” fun-
zionale alla “conf‌isca per equivalente” ex art. 322 ter c.p. 3.
La conf‌isca per equivalente nei reati tributari e la protezione
patrimoniale.
1. Il sequestro preventivo
1.a. La natura.
Il sequestro preventivo è disciplinato dall’art. 321 del
codice di procedura penale nell’ambito delle misure cau-
telari di natura reale.
Come tutte le misure aventi natura cautelare, esso è
caratterizzato dalla provvisorietà e strumentalità ponen-
dosi quale provvedimento assunto in funzione ed in attesa
di un ulteriore provvedimento def‌initivo quale la conf‌isca.
In dottrina si suole distinguere tra:
1) sequestro preventivo in senso stretto, detto anche
“obbligatorio”, disciplinato dal 1°comma dell’art. 321 c.p.p.,
in cui prevale la funzione impeditiva volta ad evitare che
la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo
o agevolare la commissione di altri reati;
2) sequestro strumentale alla conf‌isca, detto anche “fa-
coltativo”, disciplinato dal 2° comma del medesimo art. 321
c.p.p., la cui funzione è quella di anticipare, sia pure in via
provvisoria, gli effetti della misura di sicurezza patrimoniale
interrompendo il collegamento tra res e persona. (1)
1.b. I presupposti.
Per l’adozione di un provvedimento di sequestro pre-
ventivo è necessario che ricorrano, contestualmente, due
condizioni quali il fumus boni iuris ed il periculum in
mora.
1) Il fumus boni iuris.
Per quanto attiene al fumus boni iuris, a differenza
delle misure cautelari di natura personale, non è richiesta
la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza essendo suff‌i-
ciente l’astratta conf‌igurabilità della fattispecie penale.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente
il « presupposto perché possa essere disposto il sequestro
preventivo è che un reato sia stato commesso ed a giu-
stif‌icarlo nella fase delle indagini è necessario e suff‌icien-
te la sussistenza degli estremi del reato ipotizzato, senza
alcuna possibilità di sindacare in ordine alla fondatezza
dell’accusa e alla pronuncia favorevole all’imputato». (2)
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, le quali,
con riferimento al fumus, hanno affermato che: «le con-
dizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari
personali, indicate nell’art. 273 c.p.p., non sono estensibi-
li, per la loro peculiarità, alle misure reali, con la conse-
guenza che ai f‌ini della doverosa verif‌ica della legittimità
del provvedimento con il quale sia stato ordinato il seque-
stro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è
preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di
colpevolezza e sulla gravità degli stessi.» (3).
In senso conforme, inf‌ine, si è pronunciata la Corte
Costituzionale la quale, investita in ordine alla questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 321 e 324 c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 24,
42, 27 e 11 Cost., ha precisato che « la scelta del codice di
non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti
sanciti dall’art. 273 per le misure cautelari personali non
contrasta, infatti, con l’art. 24 Cost., essendo graduabili
fra loro i valori (libertà personale da un lato e libera di-
sponibilità dei beni, dall’altro) che l’ordinamento prende
in considerazione». (4)
D’altro canto, a def‌inire positivamente il contenuto del
fumus che deve legittimare la misura reale del sequestro
preventivo, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità
(5) la quale, con diverse pronunce, ha chiarito che è co-
munque necessaria la ricorrenza di gravi indizi in ordine
alla esistenza ed alla conf‌igurabilità del reato.
Pertanto, se è pur vero che non è necessaria la ricor-
renza dei gravi indizi di colpevolezza per l’assunzione del
provvedimento di sequestro preventivo è comunque al-
tresì vero che, come chiarito dalla recente giurisprudenza
di legittimità, il controllo giudiziario sul fumus non deve
essere meramente cartolare cioè volto a verif‌icare la cor-
retta formulazione dell’ipotesi di reato dovendosi spingere
oltre di modo che detto controllo di sussumibilità della
fattispecie concreta nell’astratta norma incriminatrice,
aff‌inché venga svolta una funzione di garanzia e tutela,
dovrà necessariamente tener conto «in modo puntuale
e coerente, delle concrete risultanze processuali e della
effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle
parti » verif‌icando la corrispondenza tra queste e la fatti-
specie concreta, per poi procedere alla verif‌ica della corri-
spondenza tra quella concreta e quella astratta. (6)
In questo senso si è infatti espressa la Suprema Corte
la quale ha affermato come il continuo richiamo della
norma al reato, sia per quanto attiene all’oggetto del se-
questro preventivo (cose pertinenti al reato) che alla fun-
zione dello stesso (evitare l’aggravarsi o il protrarsi delle
conseguenze del reato, o agevolare la commissione di altri
reati), inducono a ritenere che presupposto indefettibile
per l’adozione del provvedimento è che un reato sia stato
commesso.

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