LEGGE 25 febbraio 1956, n. 145 - Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Coming into Force30 Marzo 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/03/29/056U0145/ORIGINAL
Published date29 Marzo 1956
Enactment Date25 Febbraio 1956
Official Gazette PublicationGU n.75 del 29-03-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il secondo comma, della nota marginale all'art. 6 della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' sostituito dal seguente:

"Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".

Art 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI -- TAMBRONI...

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