Equa riparazione per durata irragionevole dei processi, diritto del condominio e dei singoli condomini al risarcimento del danno

AutoreGiovanni La Rocca
Pagine257-259

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@1. La disciplina legislativa.

Il diritto in oggetto è stato riconosciuto, per la prima volta, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge n. 848 del 1955, con la quale all'art. 6, paragrafo 1, si dispone che «ciascuno ha diritto affinché la sua causa sia trattata equamente ... e in un termine ragionevole».

La competenza a decidere sulle richieste di risarcimento del danno per la violazione del predetto termine, è stata attribuita alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

Il gran numero di procedimenti iniziati da cittadini italiani per le violazioni della norma, da parte dell'Italia, ha ridotto progressivamente, nel tempo, l'efficienza della Corte Europea in quanto la stessa era costretta ad occuparsi quasi esclusivamente dei procedimenti contro lo Stato italiano (v. Ordinanza Presidente Tribunale Sulmona del 9 gennaio 2002, in Giur. Merito 2002, 514).

Il legislatore italiano è stato, pertanto, indotto ad introdurre nel sistema interno una normativa specifica per la disciplina della materia ed, a tale scopo, è stata approvata la legge 24 marzo 2001, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001, n. 78.

Dispone la predetta legge, all'art. 2, che «chi ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n 848 sotto il profilo del rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione».

La norma, quindi, provvede a riconoscere il diritto ad una «equa riparazione» per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e ad individuare i soggetti che possono esercitare tale diritto nonché l'oggetto specifico del diritto stesso, che è quello del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La presente nota ha lo scopo di accertare se tale diritto può essere esercitato per la violazione del termine relativamente ai procedimenti in materia condominiale e, per la particolarità della materia stessa, per quale categoria di diritto (patrimoniale e non patrimoniale) la richiesta può essere avanzata e quali sono i soggetti che possono esercitare il relativo diritto (condominio o singoli condomini).

In ordine all'ambito oggettivo, deve rilevarsi che nella disciplina sopra indicata (art. 6 della Convenzione e art. 2 della legge n. 89 del 2001) non si fa espresso riferimento alla materia oggetto del procedimento al quale si riferisce la ragionevole durata, ma si indicano, nella prima norma, le «contestazioni relative ai diritti e obbligazioni di carattere civile» e le «accuse in materia penale», mentre nella seconda viene indicata la causa del danno e cioè la violazione dell'art. 6 della predetta Convenzione.

In ordine al momento in cui la domanda può essere proposta, la legge, nell'art. 3, n. 1, fa riferimento ai procedimenti conclusi o estinti ovvero che siano pendenti e, quindi, risulta esplicitamente assodata la possibilità che la domanda di indennizzo può essere presentata nel corso del procedimento la cui durata «irragionevole» costituisce titolo della stessa. Il termine «procedimento» indica nel lessico giuridico corrente, e in quello normalmente adoprato del legislatore, tanto il processo quanto una fase distinta (Cass., 7 novembre 2002, n. 21561).

Con ciò la legge ha voluto affermare che alla violazione può essere posto riparo mentre essa è tuttora in corso, oppure entro un termine di decadenza breve, quando esso si è ormai compiuto perché il procedimento è terminato. Consegue che la...

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