Le entrate ecclesiastiche
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 97-105 |
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Capitolo 2
1Le fonti del patrimonio ecclesiastico
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LE ENTRATE ECCLESIASTICHE
Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali della Chiesa sono dette
entrate ecclesiastiche, e si dividono in due categorie:
– entrate di diritto pubblico: spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali,
per l’espletamento delle loro funzioni e comprendono le imposte ecclesia-
stiche, le tasse ecclesiastiche e le erogazioni dello Stato (vedi il punto 4);
altre forme di finanziamenti pubblici sono i buoni scuola previsti da leggi
regionali a sostegno di scuole private confessionali ed i contributi a favore
degli oratori parrocchiali in base alla L. 328/2000.
Sono da considerarsi entrate di diritto pubblico anche le esenzioni ed agevo-
lazioni tributarie a favore di Enti ecclesiastici e il pagamento da parte dello
Stato degli stipendi agli insegnanti di religione ed ai cappellani militari.
Lo Stato, inoltre, versa consistenti contributi per la realizzazione di strutture
destinate allo svolgimento di servizi religiosi.
Dalla legge finanziaria anno 2006, e confermata di anno in anno, il 5 per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, su scelta del contribuente, viene devoluto a
sostegno del volontariato e di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a
finanziamento della ricerca scientifica e ricerca sanitaria.
Il comma 2 dell’art. 63–bis del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, precisa che le
confessioni religiose non possono accedere alla ripartizione del 5 per mille se non
attraverso i propri enti ecclesiastici che svolgono una delle attività previste dall’art. 10
del D.Lgs. 460/1997 o dallo stesso art. 63–bis, comma 1.
– entrate di diritto privato: competono agli enti ecclesiastici come ordi-
nari soggetti di diritto privato. Includono le oblazioni dei fedeli che, per un
importo massimo di euro 1.032,91, i medesimi possono dedurre dal proprio
reddito complessivo le raccolte di fondi da parte di un comitato o da un uni-
co promotore aventi un “fine pio”, le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero contemplato dall’art. 46
della L. 222/85, le disposizioni per l’anima, i legati pii e le fondazioni di
culto, i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche di cui parleremo nei
successivi paragrafi 5, 6, 7 e 8.
Diritto
pubblico
Diritto
privato
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