DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n.91 - Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere con lo strumento della

decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica dei termini relativi

all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.

274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, al fine di attuare nella maniera

piu' efficiente la riforma, completando l'adeguamento delle risorse ai nuovi compiti

richiesti ai giudici di pace;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo

2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della

giustizia;

EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, e' sostituito dal

    seguente: "2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno

    1o ottobre 2001." 2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto

    2000, n. 274, e' sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto legislativo entra

    in vigore il giorno 1o ottobre 2001.".

    Art. 2.

  2. Il presente decreto entra in vigore...

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