DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013 - Riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13A02869)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto, in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale degli organici delle Forze armate e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto l'art. 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevede l'esclusione, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visti gli articoli 798 e 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e la relativa ripartizione;

Considerato che la riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare deve essere realizzata dal regolamento previsto dall'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del...

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