Gli enti responsabili dell'illecito da reato nella prospettiva europea

AutoreGaetano Stea
Pagine735-748
735
Rivista penale 7-8/2013
Dottrina
GLI ENTI RESPONSABILI
DELL’ILLECITO DA REATO
NELLA PROSPETTIVA EUROPEA
di Gaetano Stea
SOMMARIO
1. Prologo. Le origini europee della responsabilità degli enti.
2. La normativa comunitaria di indirizzo. 3. La norma dele-
gante. 4. La norma delegata. 5. Casistica giurisprudenziale
degli enti responsabili. Gli enti di piccole dimensioni. 6. Epilo-
go. L’incompatibilità tra la direttiva sulla tutela dei fanciulli
dagli abusi sessuali e la previsione dell’illecito da reato per
gli enti privi di personalità giuridica.
1. Prologo. Le origini europee della responsabilità degli
enti
La disciplina della responsabilità degli enti (1) trova
ispirazione nel contesto giuridico europeo ed, in partico-
lare, nella logica del mercato unico, che, al f‌ine di garan-
tire il corretto sviluppo della concorrenza tra imprese con
sedi in Stati membri diversi, ha imposto l’introduzione
di un sistema repressivo delle persone giuridiche, come
condizione essenziale per implementare nel tessuto delle
attività economiche in genere, le libertà di stabilimento e
fornitura di servizi sancite dai trattati istitutivi. Il difetto
di conformità, secondo una logica di equivalenza (2), del-
le previsioni normative nazionali in quei settori del diritto
più di altri esposti ai rif‌lessi delle norme comunitarie, vie-
ne considerata al pari di un fattore distorsivo della concor-
renza. L’equazione è di immediata evidenza: l’imposizione
di parametri eccessivamente severi nella produzione di
determinati beni, infatti, può indurre l’impresa a spostarsi
verso ordinamenti meno rigorosi, così come anche la pre-
senza in uno Stato membro di una disciplina repressiva di
condotte illecite, da parte di imprese e società, può con-
dizionare la scelta dell’operatore economico nel preferire
legislazioni meno aff‌littive. Proprio, dunque, dagli inte-
ressi f‌inanziari, fondanti, del resto, il mercato unico e la
stessa integrazione comunitaria, che si muove l’esigenza
di reprimere l’incremento della criminalità d’impresa (3)
attraverso la previsione di un apparato sanzionatorio ri-
volto direttamente all’operatore economico, essendo con-
siderata insuff‌iciente per la tutela degli interessi pref‌issati
(concorrenza e stabilimento) la sola punizione dell’autore
(persona f‌isica) del fatto di reato.
Ad ogni modo, il legislatore europeo non ha mai de-
f‌inito la natura della disciplina sanzionatoria degli enti,
f‌in dalle sue prime previsioni, in quanto è sempre stata
lasciata al singolo Stato la scelta se includere la relativa
regolamentazione nell’ambito del diritto penale, piuttosto
che in quello amministrativo punitivo. Ciò era coerente
con il livello di integrazione tra gli ordinamenti, comuni-
tario e nazionali, per cui quello europeo rappresentava un
sistema autonomo, ma coordinato, con quello di ciascun
Stato membro, a cui venivano attribuite alcune competen-
ze statali in un numero sempre maggiore di settori, che
mai, tuttavia, hanno riguardato la potestà penale.
Cionondimeno il diritto comunitario, grazie alla giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia, ha guadagnato sempre
maggiore terreno nell’ambito delle proprie competenze, f‌i-
nendo per interferire con le scelte di politica criminale na-
zionale. L’assenza di ogni autonomia sanzionatoria a livello
comunitario non signif‌icava, infatti, una rinuncia a tutela-
re in modo adeguato gli interessi devoluti alla costruzione
comunitaria, imponendo, di contro, un sistema di tutela
mediata dall’intervento dell’apparato sanzionatorio degli
Stati membri (4), necessario e obbligato dal principio di
leale cooperazione (o di fedeltà comunitaria) def‌inito ora
dall’art. 4 TUE (5). La lettura esegetica pretoria ha stig-
matizzato la legittimità degli interventi normativi volti ad
imporre agli Stati non più di garantire mezzi sanzionatori
genericamente eff‌icaci per raggiungere l’obiettivo di tute-
la, ma veri e propri obblighi di penalizzazione, vincolanti
gli Stati membri a qualif‌icare proprio come illeciti penali
le infrazioni di determinate disposizioni del diritto comu-
nitario, talora condizionandone la discrezionalità anche in
relazione alla scelta della tipologia o entità delle sanzioni
che devono essere previste (6). Fino all’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, quindi, grazie all’elaborazione giu-
risprudenziale, l’Unione poteva intervenire in materia pe-
nale, imponendo agli Stati membri obblighi di risultato da
sanzionare adeguatamente e obblighi di previsione di veri
e propri illeciti penali a tutela di beni comunitari (7).
Attualmente, l’art. 83, n. 2, TFUE contiene una dispo-
sizione che sembrerebbe costituire la base positiva della
competenza penale in ogni settore o ambito di attribuzione
dell’Unione Europea, alla stregua dell’elaborazione preto-
ria dell’obbligo di tutela penale di interessi comunitari,
appena illustrato. Dopo il Trattato di Lisbona, dunque,
l’Unione Europea ha una competenza penale generale in

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