Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: ´un annoª sono sostituite dalle seguenti: ´due anniª.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 28 maggio 2004

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2869)

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 30 marzo 2004.

    Assegnato alla 1™ commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 marzo 2004 con parere delle commissioni 1™, 2™, 5™ e 6™.

    Esaminato dalla 1™ commissione, (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31 marzo 2004.

    Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 6 aprile 2004.

    Esaminato dalla 1™ commissione il 31 marzo; 7, 20, 21 e 22 aprile 2004.

    Esaminato in aula 22 e 27 aprile 2004 e approvato il 4 maggio 2004.

    Camera dei deputati (atto n. 4962)

    Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 maggio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VIII, IX, X, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

    Esaminato dalla I commissione l'11, 19 e 21 maggio 2004.

    Esaminato in aula il 12 e 24 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 25 maggio 2004.

    Senato della Repubblica (atto n. 2869-B)

    Assegnato alla 1™ commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 maggio 2004 con pareri della commissione 5™.

    Esaminato dalla 1™ commissione il 26 maggio 2004.

    Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.

    Avvertenza

    Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

    75 del 30 marzo 2004.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.

    ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80

    All'articolo 1:

    al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

    al comma 3, le parole: "testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

    All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "dall'articolo 32, commi 7 e 8" a: "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e...

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