DECRETO 2 febbraio 2008 - Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalita'' di abbattimento.
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Vista la decisione 2007/848/CE della Commissione dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus Gallus;
Vista la decisione 2007/782/CE della Commissione del 30 novembre 2006, che approva i programmi annuali e pluriennali ed il contributo finanziario della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/203 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005;
Considerato che il piano nazionale di controllo approntato dal Centro nazionale di referenza delle salmonellosi e presentato dall'Italia e' stato approvato dalla Commissione europea con la decisione 2007/848/CE della Commissione e con la decisione 2007/782/CE della Commissione;
Decreta:
Art. 1.
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E' resa obbligatoria...
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