DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 gennaio 2010, n. 2 - Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 «Risparmio energetico e inquinamento luminoso» e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 'Risparmio energetico e inquinamento luminoso';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009, concernente: 'Approvazione del regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 'Risparmio energetico e inquinamento luminoso' e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Questo regolamento in attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso) individua gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna per i quali e' richiesta autorizzazione e le relative modalita' di rilascio, la decorrenza del regime sanzionatorio e autorizzatorio.

  1. Ai fini di questo regolamento per impianti di illuminazione esterna si intendono gli impianti dedicati all'illuminazione di aree esterne pubbliche o private come, ad esempio, strade, marciapiedi, piazzali, parcheggi, parchi e giardini, campi sportivi oppure dedicati all'illuminazione di insegne o di edifici, compresi i monumenti e i capannoni. Sono considerate aree esterne anche quelle coperte e non interamente chiuse, quali ad esempio portici, gallerie, sottopassi.

  2. Il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4 della legge provinciale n. 16 del 2007, di seguito denominato piano provinciale, contiene le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nonche' i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai piu' inquinanti.

    Art. 2

    Impianti di...

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