Il certificato di prestazione energetica degli edifici nelle compravendite e nelle locazioni. Appunti sulla follia del legislatore contemporaneo

AutorePier Paolo Capponi
Pagine408-410
408
dott
4/2014 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
IL CERTIFICATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
NELLE COMPRAVENDITE
E NELLE LOCAZIONI.
APPUNTI SULLA FOLLIA
DEL LEGISLATORE
CONTEMPORANEO
di Pier Paolo Capponi
Partiamo dal 2005.
Con il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192,
intitolato “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia”, il legislatore ita-
liano ha introdotto un nuova disciplina sul rendimento
energetico degli edif‌ici ed in particolare – per quanto qui
interessa - sulla sua certif‌icazione.
Il decreto ha previsto, tra le altre cose, l’obbligatorietà
per i proprietari di immobili di dotarsi di un documento
denominato “ACE”, vale a dire Attestato di Certif‌icazione
Energetica.
Secondo la def‌inizione data da quel decreto legislativo
“l’attestato di certif‌icazione energetica o di rendimento
energetico dell’edif‌icio è il documento redatto nel rispetto
delle norme contenute nel presente decreto, attestante la
prestazione energetica ed eventualmente alcuni parame-
tri energetici caratteristici dell’edif‌icio”.
Per quanto più direttamente interessa i proprietari che
intendevano vendere o locare i propri immobili, lo stesso
decreto stabiliva ai commi 3 e 4 dell’art. 6 che:
“3. Nel caso dicompravendita dell’intero immobile o
della singola unità immobiliare, l’attestato di certif‌ica-
zione energetica è allegato all’atto di compravendita, in
originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l’attestato di certif‌icazione
energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso
consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme
all’originale in suo possesso.
Tali obblighi erano sanzionati dalle previsioni contenu-
te nei commi 8 e 9 dell’art. 15:
“8. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’arti-
colo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere
fatta valere solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’artico-
lo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere
fatta valere solo dal conduttore.”.
Ed ora un salto nel tempo, di poco più di 3 anni.
Arriviamo al 2008, mese di agosto.
L’art. 35, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, intitolato “Sempli-
f‌icazione della disciplina per l’installazione degli impianti
all’interno degli edif‌ici”, prevedeva che: “Sono abrogati i
commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15
Come dire: il legislatore del 2005 ha solo scherzato.
Tutto quello che aveva previsto non aveva alcun senso
ed era pertanto meritevole della completa abrogazione.
Dopo poco più di 3 anni, per l’appunto, non esisteva più,
a carico dei proprietari di immobili, alcun obbligo di allega-
zione o di messa a disposizione del certif‌icato, e, di conse-
guenza, neppure alcuna sanzione, meno che mai quella di
nullità degli atti di compravendita e di locazione.
Altro salto nel tempo.
Arriviamo ai giorni nostri, “alla rutilante” – quanto
meno da un punto di vista legislativo - “seconda decade
del secondo millennio”.
La L. 3 agosto 2013 n. 90 – di conversione del D.L. 4
giugno 2013 n. 63 - intitolata “Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presta-
zione energetica nell’edilizia per la def‌inizione delle pro-
cedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea”,
innovava profondamente la disciplina relativa alla circola-
zione degli edif‌ici, reintroducendo l’obbligo di allegazione
dell’attestato di certif‌icazione energetica (che ora cambia
nome e diventa “APE”, Attestato di Prestazione Energeti-
ca), mediante la reintroduzione del comma 3 dell’art. 6 del
Decreto legislativo n. 192/2005, che ora così recitava:
“3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione
di edif‌ici o di singole unità immobiliari è inserita apposita
clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione
della prestazione energetica degli edif‌ici.”.
Veniva altresì inserito il comma 3 bis, in base al quale:
“3-bis. L’attestato di prestazione energetica deve essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento
di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazio-
ne, pena la nullità degli stessi contratti.”.
Si noti che per i contratti di locazione non era più suf-
f‌iciente la messa a disposizione del certif‌icato al condutto-
re, ma occorreva la sua allegazione al contratto.
Tutto f‌inito?
Tutto chiarito?
Per niente.
Gazzetta Uff‌iciale del 23 dicembre 2013, in vigore a
partire dalla Vigilia di Natale.
Il legislatore emana il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
denominato “Destinazione Italia”, che interviene di nuovo
sulla, oramai divenuta ingestibile, disciplina della certif‌i-
cazione della prestazione energetica.

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