PROVVEDIMENTO 13 luglio 2012 - Ordinanza 4 agosto 2011 «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita'' di sorveglianza sul territorio nazionale». Modifica Allegato A «Procedure operative di intervento e flussi informativi nell''ambito del Piano di sorveglianza nazionale per l''encefalomieli...

IL DIRETTORE GENERALE

della sanita' animale e dei farmaci veterinari

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;

Vista l'ordinanza 4 agosto 2011 recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 2011, in particolare l'art. 2;

Rilevato che sulla base della situazione epidemiologica rilevata nel corso del 2011 e' necessario aggiornare le unita' geografiche di riferimento per ciascuna provincia inclusa sia nell'Area a circolazione virale (ACV) sia nell'Area di sorveglianza esterna (AS) nonche' rivedere gli obiettivi del Piano tenuto conto della diffusione della malattia in aree diverse da quelle gia' interessate a partire dal 2008;

Sentito il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

Sentite le Regioni e le Province autonome;

Dispone:

  1. In conformita' a quanto previsto al comma 2, art. 2 dell'Ordinanza 4 agosto 2011, e' resa operativa, per l'anno 2012, sul territorio nazionale l'esecuzione delle «Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease)» di cui all'allegato A del presente dispositivo.

  2. In conformita' a quanto previsto dal comma 3, art. 2 dell'Ordinanza 4 agosto 2011, l'allegato A dell'ordinanza 4 agosto 2011 e' sostituito dall'allegato A al presente dispositivo.

  3. Il presente atto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Il presente provvedimento e' inviato alla Corte conti per la registrazione.

Roma, 13 luglio 2012

Il direttore generale: Ferri

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 88

Allegato

WEST NILE DISEASE

Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo

West Nile (West Nile Disease) 2012

  1. - INTRODUZIONE

    Le procedure operative di intervento e i flussi informativi descritti nel presente documento per l'anno 2012 sono adottate nell'ambito del Piano di sorveglianza per la West Nile Disease (WND) e, come per gli anni precedenti, hanno il fine di individuare il piu' precocemente possibile la circolazione del virus West Nile (WNV) sia nelle aree dove gia' si e' avuta nel passato sia nelle restanti parti del territorio nazionale. Obiettivi.

  2. Individuare precocemente la circolazione del WNV sul territorio nazionale.

  3. Verificare la circolazione virale nelle popolazioni di equidi presenti sul territorio per individuare precocemente il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi.

  4. Identificare il periodo a rischio per la trasmissione vettoriale. 2. - CRITERI GENERALI PER LA SORVEGLIANZA DELLA WND

    La sorveglianza nei confronti della WND si basa sulle seguenti componenti:

  5. Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio. In caso di mancato raggiungimento del 50% delle attivita' previste, e' possibile, in alternativa, attuare la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all'aperto o tramite il posizionamento di gruppi di polli sentinella,

  6. sorveglianza negli equidi,

  7. sorveglianza entomologica,

  8. sorveglianza sulla mortalita' negli uccelli selvatici,

  9. sorveglianza dell'avifauna migratoria.

    Le modalita' di attuazione delle diverse componenti differiscono a seconda della situazione epidemiologica riscontrata.

    Sono individuate 3 aree geografiche distinte:

    1. area con circolazione virale (ACV) (Figura 1), il territorio che e' stato interessato dalla circolazione del WNV nel corso dei due anni precedenti. L'elenco dei territori inclusi nell'ACV e' riportato in allegato I;

    2. area di sorveglianza esterna alla ACV (AE), il territorio dei Comuni compresi in un raggio di 20 km intorno ai casi verificatisi nelle zone piu' esterne dell'ACV. Per le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Umbria e Toscana (limitatamente all'area in Provincia di Arezzo) e' stato incluso nell'AE anche il territorio dei comuni precedentemente inclusi in ACV e non interessati dalla circolazione virale nel corso dei due anni precedenti (Figura 1). Nelle Regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia l'AE comprende tutto il territorio regionale non incluso nell'ACV. L'elenco dei territori inclusi nell'AE e' riportato in allegato II;

    3. resto del territorio nazionale (aree a rischio - AR) (Figura 1):

    ABRUZZO: Foce del fiume Vomano 42°39' N - 14°02' E

    CAMPANIA: Serre Persano 40°33' N - 15°08 E

    MARCHE: Sentina 43°28' N - 13°38' E

    PIEMONTE: Garzaia di Marengo 44°49' N - 8°40' E

    SICILIA: Oasi del Simeto 37°19 N - 14°55' E

    TOSCANA: Padule di Fucecchio 43°49' N - 10°47' E

    L'elenco dei Comuni inclusi nelle AR e' riportato nell'allegato III.

    In Tabella 1 e' riportata una sintesi delle attivita' previste per ciascuna area. 3. - AREA CON CIRCOLAZIONE VIRALE (ACV) Obiettivi della sorveglianza in ACV.

    L'obiettivo principale delle azioni di sorveglianza da svolgere in ACV e' l'identificazione del periodo a rischio per la trasmissione vettoriale, al fine di poter porre in essere tutte le misure necessarie a ridurre il rischio d'infezione per l'uomo.

    Inoltre, la comparsa del lineage II del WNV in alcune aree del Veneto e del Friuli Venezia Giulia rende necessario, soprattutto in queste aree, massimizzare le attivita' di sorveglianza virologica sui vettori al fine di verificare e monitorare la possibile circolazione congiunta dei due lineage. 3.1. Unita' geografica di riferimento

    Al fine di standardizzare opportunamente le attivita' di sorveglianza nell'ambito dell'area, si considera come unita' geografica di riferimento il territorio avente una superficie complessiva di circa 1200-1600 km². In tal modo, per le aree incluse nell'ACV di ciascuna Provincia e' possibile definire il numero di unita' geografiche di riferimento che essa include (Tabella 2). Ne consegue che, ad esempio, se nel territorio incluso nell'ACV di una Provincia il numero di unita' geografiche da esso rappresentato e' pari a 0.5, il numero di unita' campionarie previste dal presente documento nell'ambito delle diverse azioni di sorveglianza per ciascuna unita' geografica di riferimento dovra' essere ridotto alla meta' (esempio: numero di siti di cattura entomologica = 2, numero di siti di cattura effettivamente da attivare sul territorio incluso nell'ACV della Provincia = 1), mentre, al contrario se il numero di unita' geografiche da esso rappresentato e' pari a 1.5, il numero di unita' campionarie previste per ciascuna unita' geografica di riferimento dovra' essere aumentato della meta' (esempio: numero di siti cattura entomologica = 2, numero di siti di cattura effettivamente da attivare sul territorio incluso nell'ACV della Provincia = 3). 3.2. Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio

    Per specie bersaglio si intende quel gruppo di specie recettive al virus che, dal punto di vista gestionale, sono sottoposte a controlli di popolazione in larga parte del loro areale di distribuzione.

    Appartengono alle specie bersaglio:

    Gazza (Pica pica),

    Cornacchia grigia (Corvus corone cornix),

    Ghiandaia (Garrulus glandarius).

    La sorveglianza ornitologica nelle ACV puo' essere effettuata su richiesta delle Regioni, qualora si intenda verificare la possibile assenza di circolazione virale nell'area.

    Laddove sia dimostrata l'assenza di circolazione virale per due anni consecutivi, l'area potra' essere rimossa da quelle comprese nelle ACV.

    Qualora le Regioni intendano verificare la possibile assenza di circolazione virale, tali specie dovranno essere sottoposte a campionamento. A tal fine le Autorita' Competenti (Province, Enti Parchi ecc.) potranno chiedere all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) l'approvazione di specifici piani di cattura qualora non previsti dalle normali attivita' di gestione delle specie. Dovranno essere campionati almeno 100 esemplari per unita' geografica di riferimento durante il periodo Marzo-Novembre.

    L'IZS competente invia idonei campioni di organo (cuore, cervello, rene e milza) al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) per la diagnosi di WND. Per ogni specie prelevata dovra' essere compilata una scheda W02 di accompagnamento.

    In aggiunta agli organi sopra menzionati e' possibile inviare al CESME campioni di sangue/siero prelevati da tali specie di uccelli. Per ogni specie prelevata dovra' essere compilata una scheda W02 di accompagnamento.

    Nel caso in cui ci fossero difficolta' a mettere in atto le attivita' di cui al presente paragrafo, e' possibile, in aggiunta fare campionamenti su allevamenti rurali e all'aperto (vedi capitolo 4.3.1) o con il...

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