Gli stati emotivi o passionali e i disturbi della personalità come cause di esclusione della capacità di intendere e di volere

AutoreLuca Rizzo
Pagine348-368
348
dott
4/2014 Rivista penale
DOTTRINA
.GLI STATI EMOTIVI
O PASSIONALI E I DISTURBI
DELLA PERSONALITÀ
COME CAUSE DI ESCLUSIONE
DELLA CAPACITÀ
DI INTENDERE E DI VOLERE
di Luca Rizzo
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’imputabilità. 3. L’infermità. 4. Il paradigma
medico o biologico-organicistico. 5. Il paradigma psicolo-
gico. 6. Il paradigma sociologico. 7. La visione “integrata”
del concetto di infermità. 8. I gradi del vizio di mente. 9. Gli
stati emotivi e passionali. 10. I disturbi della personalità. 11.
Le Sezioni Unite in tema di disturbi della personalità. 12.
Metodologia nella valutazione psichiatrico-forense e prova
scientif‌ica. 13. Neuroscienze e diritto penale. 14. Prospettive
di riforma.
1. Premessa
Analizzare la rilevanza giuridica degli stati emotivi o
passionali e dei disturbi della personalità che, in deter-
minate condizioni, sono idonei ad escludere la capacità di
intendere e di volere ai f‌ini dell’imputabilità, presuppone
un chiarimento del concetto di “infermità”. Prima ancora
di procedere in tal senso, occorre soffermarsi sul signif‌i-
cato di “imputabilità”, presupposto della colpevolezza,
elemento - quest’ultimo - costitutivo del reato assieme alla
tipicità e all’antigiuridicità. (1)
2. L’imputabilità
La def‌inizione di imputabilità si può meglio compren-
dere se si considerano le cause che escludono o riducono
in modo rilevante la capacità di intendere e di volere;
esse sono espressamente disciplinate negli articoli 88-
98 del codice penale e si distinguono in cause di natura
f‌isiologica dipendenti dall’età, cause di natura psicologica
dipendenti da infermità mentali o anomalie e cause di
natura tossica derivanti da abuso di alcool o di sostanze
stupefacenti.
A questo punto si pone il problema di stabilire quale
sia il criterio che il giudice deve adottare ai f‌ini del giu-
dizio sull’imputabilità: su tale problematica la dottrina
risulta divisa. Parte di essa, infatti, ritiene che, avendo il
legislatore f‌issato un elenco tassativo delle ipotesi di non
punibilità, il giudice una volta accertato che non ricorrono
le suddette ipotesi, dovrebbe procedere alla applicazione
della pena, non rilevando, a tal f‌ine, la presenza della ca-
pacità di intendere e di volere, ma la assenza delle ipotesi
di non punibilità espressamente previste (2).
Altra parte della dottrina, invece, considera necessario
l’accertamento della capacità di intendere e di volere ai
f‌ini dell’applicazione della pena (3); le ipotesi di esclu-
sione dell’imputabilità codif‌icate, di conseguenza, non
devono essere considerate tassative, in quanto le capacità
richieste dall’ art. 85 c.p. possono essere escluse anche da
fattori diversi da quelli legislativamente previsti.
La sistematica del Codice Rocco attribuisce la qualif‌ica
di causa di esclusione o di limitazione della capacità di
intendere e di volere al vizio di mente rispettivamente agli
artt. 88 e 89 c.p.
Precisamente, l’art. 88 c.p. stabilisce che “non è impu-
tabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era,
per infermità, in tale stato di mente da escludere la capa-
cità di intendere o di volere”.
Dalla norma si desume come il legislatore penale, nel
disciplinare le cause patologiche che incidono sull’impu-
tabilità, abbia adottato un principio bio-psicologico che
comporta la necessaria esistenza di uno stato di alterazio-
ne psichica tale da escludere del tutto o scemare grande-
mente la capacità di intendere e di volere. Ciò implica che
ai f‌ini del giudizio sull’imputabilità, non sarà suff‌iciente
accertare l’esistenza di una malattia mentale ma, ancor
più specif‌icamente, bisognerà tener conto del grado di in-
cidenza del disturbo sullo stato mentale del soggetto che
ha commesso il reato. Solo grazie ad una attenta analisi di
questo genere sarà possibile distinguere, in relazione al
caso concreto, se si tratti di un ipotesi di totale esclusione
della capacità di intendere e di volere, o di una situazione
in cui quest’ultima risulti intaccata solo parzialmente, o,
ancora, di un caso in cui, nonostante la presenza di una
anomalia psichica, le capacità del soggetto al momento
della commissione del fatto non erano intaccate (4).
Ciò detto, risulta evidente lo stretto rapporto che
intercorre tra inimputabilità e infermità incidente sullo
stato mentale; occorre, però, precisare che la relazione tra
queste due categorie risulta tutt’altro che chiarita.
I due concetti, infatti, appartengono a discipline com-
pletamente diverse: il diritto e la psichiatria.
Si può evidenziare come una delle ragioni della crisi
dell’imputabilità risiede nel fatto che si tratta di una no-
zione “bifronte”, di natura sia empirica che normativa e
che la diff‌icoltà sta proprio nel modo di combinare questa
duplice dimensione (5).
Risulta pacif‌ica la considerazione che la ricerca delle
cause idonee ad eliminare o limitare la capacità di in-
tendere e di volere, debba essere il frutto di una costante
interazione tra giustizia penale e psichiatria, in modo che
la prima possa costantemente recepire le acquisizioni che
il sapere psichiatrico ottiene nel tempo (6).
In particolare le norme relative all’infermità mentale
devono essere interpretate “alla stregua delle attuali ac-
quisizioni medico-scientif‌iche (…) dovendosi, perciò, in
proposito procedere in costante aderenza della norma alla
evoluzione scientif‌ica”(7).
349
dott
Rivista penale 4/2014
DOTTRINA
Questa stretta interconnessione tra psichiatria e dirit-
to (8) nel campo della psichiatria forense ha comportato
numerosi problemi di varia natura, soprattutto se si con-
siderano le basi sulle quali le due discipline si fondano:
mentre la psichiatria è una scienza umana che fonda le
sue teorie su conoscenze biologiche, psicologiche e socia-
li, il diritto è una disciplina normativa fondata solo sulle
relazioni sociali tra gli uomini.
Considerando, poi, come la continua evoluzione delle
scienze neurobiologiche e psicologiche inf‌luisca sul sape-
re psichiatrico, si può ben comprendere la diff‌icoltà di at-
tuare una stretta collaborazione tra psichiatria e scienze
giuridiche che sono, invece, atavicamente legate all’idea
di certezza.
Nell’analisi del rapporto tra le due scienze in esame,
però, il problema che più interessa riguarda la metodolo-
gia: la psichiatria e il diritto penale, infatti, hanno def‌ini-
zioni e parametri di riferimento diversi.
Per il giurista, infatti, il giudizio è fondamentalmen-
te di tipo binario, per cui uno stato - quale ad esempio
l’imputabilità - può essere solo riconosciuto o negato, con
al massimo una gradazione intermedia normativamente
prevista, mentre, per lo psichiatra, tra la normalità e la
patologia esistono diverse sfumature (9).
Diverse sono anche le f‌inalità del diritto penale rispetto
a quelle della psichiatria. Nel diritto penale l’accertamen-
to di determinate condizioni soggettive è in prevalente
funzione dell’assoggettabilità a pena e del tipo di tratta-
mento sanzionatorio che deve applicarsi. In psichiatria,
invece, la ricostruzione delle medesime condizioni risulta
f‌inalizzata alla scelta di una terapia (10).
Dalle considerazioni fatte emerge in modo chiaro come
la valutazione dell’imputabilità, da un punto di vista psi-
chiatrico-forense, soprattutto riguardo alla sua esclusione
per vizio di mente, comporti una necessaria risoluzione di
problemi pratici e teorici tuttora aperti.
3. L’infermità
I problemi interpretativi nascono, prima ancora che sul
piano normativo del giudizio sull’imputabilità, in relazione
al signif‌icato da attribuire all’infermità di cui all’art. 88
c.p.
Una preliminare considerazione pacif‌ica riguarda la
precisazione che le infermità cui fanno riferimento gli
artt. 88 e 89 c.p., possono avere origine, oltre che da una
patologia mentale, anche da una malattia f‌isica, ossia una
disfunzione di origine f‌isica ed organica (11) che comporti
un’infermità di carattere non mentale che turbi momen-
taneamente le funzioni psichiche (12) (si pensi al delirio
determinato da uno stato febbrile o dall’azione infettiva e
tossica del paratifo).
Il problema nasce, invece, riguardo al signif‌icato e al
valore della formula “stato di mente” utilizzata dal legisla-
tore del 1930. Prima di valutare il grado di incidenza della
malattia mentale sulla capacità di intendere e di volere
del soggetto agente, infatti, è necessario poter individuare
i disturbi mentali potenzialmente idonei ad esplicare l’in-
cidenza medesima.
Non è, però, a tutt’oggi possibile fornire un concetto
unitario di infermità penalmente rilevante, considerando
che la stessa scienza psichiatrica è da alcuni anni attraver-
sata da una crisi di identità, per cui anche nel suo ambito
il concetto di malattia mentale è tutt’altro che univoco.
Manca, perciò, allo stato attuale un quadro di riferi-
mento ben def‌inito a cui i giudici possano ricorrere per
adempiere al compito di stabilire la sussistenza o meno
delle capacità richieste dall’art. 85 c.p. per l’esistenza
dell’imputabilità e, dunque, per l’applicazione della pena
all’autore del reato (13).
È accaduto che, a causa dei processi di revisione che
la scienza psichiatrica ha condotto negli anni su una serie
di paradigmi e metodologie tradizionali, il giudice si venga
a trovare nella diff‌icile situazione di dover scegliere tra
diversi orientamenti scientif‌ici, trascinandosi in direzioni
spesso diametralmente opposte tra loro.
Il concetto di infermità mentale penalmente rilevan-
te f‌inisce, in def‌initiva, col mutare in virtù dei necessari
adattamenti al paradigma psicopatologico, usato come
parametro di riferimento dalla psichiatria; è inconfuta-
bile, dunque, che le oscillazioni della giurisprudenza in
materia siano espressione di questa incertezza.
4. Il paradigma medico o biologico-organicistico
Il più antico fra i paradigmi psichiatrici della malat-
tia mentale è quello c.d. medico o biologico-organicista,
affermatosi tra la f‌ine dell’800 e gli inizi del 900, con l’av-
vento della “psichiatria scientif‌ica” orientata allo studio e
alla cura della malattia mentale secondo il metodo noso-
graf‌ico offerto dalla psichiatria ottocentesca di stampo
organicistico-positivistico. “La collaborazione fra giustizia
e psichiatria, quando alla prima si ponevano i molteplici
problemi giuridici nei quali entrava in gioco la malattia
mentale, comportava che essa potesse ricorrere con piena
f‌iducia alla scienza psichiatrica, ricevendone chiarimenti e
soluzioni percepiti come def‌initivi, non discutibili, perché
scientif‌ici.(...) La psichiatria positivistica possedeva cer-
tezze che il diritto aveva fatto proprie”(14). Tale paradig-
ma fu, dunque, presto assunto dalla giurisprudenza penale
come criterio su cui fondarsi per stabilire la presenza o
meno di un’infermità idonea ad escludere l’imputabilità.
Ad esso vanno ricondotte quelle sentenze che accol-
gono un concetto di infermità mentale identif‌icata come
una malattia che colpisce il cervello e di cui sono sempre
verif‌icabili non solo le cause, ma anche i sintomi e le con-
seguenze; quindi, il contenuto del concetto di infermità
viene a coincidere con la categoria della malattia quale
elaborata dalla dottrina psicopatologica del tempo (15).
In tale contesto, considerando il grado di stabilità e cer-
tezza offerto dalla scienza psicopatologica, a quest’ultima
venne attribuita la competenza di decidere circa le sorti e
il controllo dei delinquenti infermi di mente (16). Proprio
grazie alla psichiatria, infatti, il diritto penale ottenne gli

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT