Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 2004, n.292 Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive

locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della

23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente: «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante

Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo

; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in particolare, l'articolo 27, comma 10; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi

; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, l'articolo 80, comma 35; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 5; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente

Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali

; Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9; Considerata la necessita' di innovare la disciplina attualmente contenuta nel decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per adeguarla alle norme in materia radiotelevisiva emanate successivamente alla sua entrata in vigore; Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del citato Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004; Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione all'integrazione del criterio prevalente del fatturato medio con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti beneficiarie del contributo del presente regolamento gia' soddisfano le esigenze di garantire l'autoproduzione e l'informazione essendo gia' ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, sotto il diverso profilo dell'innovazione tecnologica e dell'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per la mancata attuazione di detto piano; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedimentali e le modalita' di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, sono specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.

3. Costituisce requisito di ammissibilita' al contributo di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice

di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori».

4. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre...

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